Il giudice non sostituisce la commissione nel voto numerico (Cons. Stato n. 2945 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il voto numerico esprime e sintetizza l’apprezzamento tecnico della commissione esaminatrice e reca in sé stesso la motivazione, senza necessità di ulteriori spiegazioni, purché i criteri di massima siano stati preventivamente fissati. Il giudizio qualitativo di sintesi, quando la lex specialis lo colloca a valle dell’attribuzione del punteggio, non vincola ipso iure la commissione alla fascia corrispondente all’aggettivo impiegato. Il giudice amministrativo può rilevare la perplessità tra aggettivazione e cifra, ma non può sostituire la propria valutazione a quella dell’organo tecnico imponendo il minimo di fascia. L’annullamento va disposto ai soli fini del riesame, con riedizione del potere valutativo da parte della medesima commissione.

Il Fatto

Una università telematica indice una procedura selettiva per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, l. 240 del 2010. Il bando prevede una selezione preliminare con giudizio analitico su titoli, curriculum e produzione scientifica e ammissione alla discussione pubblica per i candidati comparativamente più meritevoli. La commissione fissa i criteri in dodici voci, tra cui la voce XII relativa alla qualità dell’esposizione di titoli, prodotti scientifici e carriera, articolata per fasce aggettivali con range numerici.

All’esito, il secondo classificato ottiene 67,1 punti, con 23/25 alla voce XII; la terza idonea consegue 63,1 punti, con 10/25 alla medesima voce, pur in presenza di un giudizio analitico che la qualifica “buona”. La candidata impugna gli atti chiedendo la rettifica del solo punteggio della voce XII a non meno di 15 punti. Il TAR Lombardia accoglie il primo motivo, ritenendo l’automatismo tra giudizio e fascia e ordinando alla commissione di riassegnare il punteggio partendo dal minimo di 15. Il secondo classificato appella.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la sequenza procedimentale fissata nei verbali. La commissione attribuisce il punteggio ai titoli, alle pubblicazioni, alla qualità dell’esposizione e alla lingua inglese, redigendo “anche” un giudizio individuale qualitativo di sintesi. Tale successione depone per la precedenza, se non per la prevalenza, del dato numerico su quello qualitativo, che appare aggiunta esplicativa e non giudizio da cui far discendere il voto.

Ne deriva il superamento dell’assunto del primo giudice, secondo cui al termine “buono” sarebbero dovuti corrispondere automaticamente almeno 15 punti. L’affermazione si fonda su una inversione dell’ordine procedimentale ricavabile dagli atti. Richiamando Cons. Stato, sez. VI, n. 8036 del 2025, la sentenza ribadisce che il voto numerico sintetizza l’apprezzamento tecnico e reca in sé la motivazione, a condizione che i criteri di massima siano stati preventivamente fissati, così da consentire il controllo di omogeneità e gradualità dei giudizi.

Il sindacato giurisdizionale sulle prove concorsuali resta nei limiti del riscontro di evidenti errori di fatto o di giudizio, del manifesto travisamento e della manifesta illogicità o irragionevolezza (Cons. Stato, sez. III, n. 8021 del 2025). Il Collegio non può entrare nel merito della valutazione della qualità dell’esposizione, riservata alla commissione. Tuttavia, alla stregua del dato aggettivale “buono”, il giudizio appare quanto meno perplesso: l’aggettivo è utilizzato nella griglia per la fascia più alta, mentre il punteggio assegnato si colloca nella fascia inferiore.

La contestualizzazione dell’aggettivo nell’intero giudizio di sintesi non può essere operata dal giudice, né in un senso né nell’altro, senza incorrere nel medesimo errore del TAR. Spetta alla commissione spiegare se l’uso dell’aggettivo sia frutto di un lapsus calami o assuma valenza diversa nel contesto. Non è ammessa una mera esplicazione postuma del percorso logico: occorre la riedizione del potere valutativo sul criterio XII.

Il Collegio richiama la giurisprudenza delle Sezioni unite sull’eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nel merito amministrativo, configurabile quando la pronuncia, pur nella formula dell’annullamento, esprima una volontà sostitutiva di quella dell’amministrazione con contenuto autoesecutivo (Cass. civ., sez. un., n. 19253 del 2024; Cass. civ., sez. un., n. 7530 del 2025). L’appello è respinto e la sentenza confermata con diversa motivazione: annullamento ai fini del riesame, con obbligo per l’amministrazione di rivalutare la candidata entro sessanta giorni, esclusivamente sul criterio XII e a mezzo della medesima commissione, ferma l’intangibilità degli ulteriori giudizi.

Nota della Redazione

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