Annullata zona 30 per percorso pedonale e corsia sottodimensionata (TAR Campania n. 730 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza che istituisce una Zona 30 e ridistribuisce gli spazi stradali è illegittima quando la larghezza residua del percorso pedonale e della corsia di marcia scende sotto i minimi inderogabili fissati dall’art. 157, comma 2, cod. strada, dall’art. 140 del regolamento di attuazione del cod. strada e dal D.M. 5.11.2001. Nel computo degli spazi destinati al transito non può essere inclusa la zanella, quale canaletta di scolo delle acque, perché elemento intransitabile per i pedoni e non riconducibile alla carreggiata. Il senso unico alternato a vista, su strada chiusa e a doppio senso necessario, aggrava la congestione viaria e contrasta con le norme tecniche sulla costruzione e l’adeguamento delle strade. La lesività concreta del provvedimento, ancorché sperimentale, fonda la legittimazione del residente e del proprietario degli immobili incisi.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di unità abitative in una via del Comune di Cesa, impugnano l’ordinanza del Settore Polizia Municipale con la quale si istituisce una Zona 30 estesa a più vie e si ridistribuiscono gli spazi stradali. Il provvedimento limita la carreggiata, realizza un percorso pedonale segnalato con sola segnaletica orizzontale e istituisce stalli di sosta a raso sul lato destro.
I ricorrenti deducono la violazione delle misure minime di legge, assumendo che il percorso pedonale e la corsia residua siano inferiori ai parametri imposti. Il Comune resiste, sostenendo la rispondenza delle misure reali ai valori normativi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni di inammissibilità. Il provvedimento, sebbene qualificato come sperimentale, produce effetti lesivi diretti e attuali e giustifica la legittimazione dei residenti e dei proprietari degli immobili incisi dalla nuova disciplina della sosta e della circolazione.
Ai fini del decidere viene disposta verificazione ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm., con quesiti sulle caratteristiche plano-volumetriche della via e sul rispetto delle norme tecniche. Il verificatore conclude nel senso della sostanziale rispondenza dell’ordinanza ai parametri di legge.
Il Tribunale non condivide tale conclusione. La relazione include nel calcolo del percorso pedonale i 40 cm di zanella. Si tratta però della canaletta di raccolta delle acque piovane, posta ai margini della carreggiata e intransitabile per i pedoni. Espunta la zanella, il percorso pedonale risulta largo al massimo 60 cm, contro il minimo di un metro imposto dall’art. 157, comma 2, cod. strada e quello di 90 cm fissato in deroga dal D.M. n. 236 del 14.06.1989.
Il medesimo errore vizia il calcolo della corsia: esclusa la zanella, lo spazio destinato al transito è largo 2,23 m e la singola corsia 1,11 m, in contrasto con il modulo di corsia di 2,75-3 m dell’art. 140 del regolamento e con la larghezza minima di 3,50 m del D.M. 5.11.2001. La strada, priva di uscita, esige il doppio senso di marcia, sicché la soluzione del senso unico alternato a vista è aggravativa della congestione e contraria alle norme che impongono di risolvere le situazioni di inadeguatezza per evitare ulteriori pericolosità.
Sono pertanto fondati il terzo e il quarto motivo, con violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e delle norme tecniche richiamate. Il ricorso è accolto e l’ordinanza annullata, con assorbimento degli ulteriori motivi. Le spese sono compensate, salvo gli oneri della verificazione posti a carico del Comune.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.