Contributo AGCom 2025 e cessione di ramo d’azienda: il presupposto si determina nell’anno dell’attività regolata (TAR Lazio n. 14144 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il contributo dovuto all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni dai soggetti operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche è legittimamente determinato avendo riguardo all’anno di riferimento dell’attività di vigilanza regolata, non già all’anno di produzione dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio approvato. In caso di cessione di ramo d’azienda, l’obbligazione contributiva relativa all’anno in cui la cessione ha effetto grava sul soggetto subentrante, che fruisce dell’attività di regolazione sui mercati interessati, con conseguente deduzione dei relativi ricavi dalla base imponibile del cedente. Il criterio di riparto basato sull’incidenza percentuale delle risorse umane dedicate alle attività regolate è conforme al diritto dell’Unione, che non impone un modello di contabilità analitica individuale ma solo un meccanismo estimativo ragionevole, trasparente e non discriminatorio. Resta ferma la giurisdizione del giudice amministrativo quando è contestata la stessa sussistenza del potere impositivo e non il singolo atto applicativo.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore di comunicazioni elettroniche subentrato nel ramo d’azienda di rete fissa e attività wholesale ceduto dal gruppo cedente, ha impugnato le delibere AGCom n. 474/24/CONS e n. 27/25/CONS concernenti la misura e le modalità di versamento del contributo dovuto per l’anno 2025. Con motivi aggiunti ha contestato la successiva nota con cui l’Autorità ha invitato la ricorrente al versamento degli importi dovuti in relazione ai ricavi del ramo ceduto, provvedendo la società al pagamento prudenziale.
La società ha dedotto plurimi profili di illegittimità, tra cui l’insussistenza del potere contributivo per le attività eccedenti la cornice codicistica, l’illogicità dei criteri di quantificazione e l’erronea applicazione della clausola di successione nell’obbligazione contributiva, ritenendo che il presupposto impositivo dovesse restare ancorato ai ricavi dell’esercizio precedente la cessione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha scrutinato in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione, disattendendola sulla base del principio per cui la contestazione non riguarda l’atto impositivo individuale bensì la stessa sussistenza del potere contributivo, con conseguente attrazione della controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Nel merito, la prima doglianza è stata respinta richiamando l’approccio cd. funzionale: la legittimità della contribuzione non dipende dalla denominazione degli uffici – quali la direzione consumatori, l’ufficio internazionale o i Corecom – ma dalla concreta riferibilità delle attività svolte alle funzioni contemplate dall’art. 16 del codice, sicché i relativi costi sono astrattamente copribili ove non estranei all’ambito regolatorio.
Quanto ai criteri di quantificazione, la Corte ha ritenuto non imposto, dal diritto unionale, un modello di contabilità analitica individuale, essendo legittima la metodologia estimativa basata sull’incidenza percentuale delle risorse umane “core” rispetto al personale complessivo, in quanto idonea ad assicurare la correlazione tra attività regolata e oneri ripartiti. Tale criterio è stato giudicato ragionevole, obiettivo e non discriminatorio, conforme ai principi di proporzionalità e trasparenza.
La questione centrale ha riguardato l’individuazione del presupposto impositivo in caso di cessione di ramo d’azienda. Il Collegio ha chiarito che il presupposto non si radica nell’anno di produzione dei ricavi (2023) ma nell’anno cui il contributo si riferisce, ossia l’attività di vigilanza che l’Autorità svolgerà nel 2025. Il richiamo all’ultimo bilancio approvato risponde a una mera esigenza tecnica previsionale: essendo la cessione efficace dal 1° luglio 2024, l’attività di regolazione sui mercati all’ingrosso avvantaggerà esclusivamente la subentrante, alla quale va pertanto imputato l’onere contributivo.
La Corte ha escluso la violazione del principio di capacità contributiva e di riserva di legge, nonché il rischio di doppia imposizione, atteso che i ricavi riferibili al ramo ceduto sono stati dedotti dalla base imponibile del cedente. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna alle spese della società ricorrente.
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Nota della Redazione
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