Zona Franca Urbana, prova dell’attività effettiva a carico dell’impresa (Cons. Stato n. 7833 del 07.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di agevolazioni per la Zona Franca Urbana, il beneficio spetta solo a chi svolga effettivamente l’attività economica, anche amministrativa, in un ufficio o locale situato nel perimetro agevolato. La formale fissazione della sede legale, non accompagnata dall’effettivo esercizio dell’attività, non è sufficiente. L’onere della prova dei presupposti del beneficio grava sull’impresa, in ragione della natura eccezionale dell’agevolazione e del divieto di aiuti di Stato. Le risultanze di un sopralluogo che rilevi l’assenza di dipendenti e la disponibilità di postazioni insufficienti costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti del carattere fittizio della sede.
Il Fatto
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy revocava nei confronti di una società l’agevolazione prevista dall’art. 46 d.l. n. 50/2017 per la Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia, già concessa per un importo di euro 14.938,06. La revoca si fondava su un’ispezione durante la quale non era stato rinvenuto alcun dipendente o rappresentante presso la sede legale della società, ubicata nel perimetro agevolato.
La società impugnava il provvedimento davanti al TAR Marche, che respingeva il ricorso con sentenza n. 522/2024. Il Tribunale riteneva le risultanze istruttorie sufficienti a dimostrare l’assenza di un concreto svolgimento dell’attività nella sede dichiarata ed escludeva la natura di autotutela della revoca, qualificandola come atto dovuto. La società proponeva appello al Consiglio di Stato.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato esamina congiuntamente i due motivi di appello e li ritiene infondati. Muove dalla disciplina di riferimento: l’art. 3, comma 1, lett. c), del decreto interministeriale 10 aprile 2013 richiede che le imprese svolgano la propria attività all’interno della ZFU, mentre i commi 5 e 6 precisano che occorre un ufficio o locale destinato all’attività, anche amministrativa, e che, per le attività non sedentarie, è necessaria alternativamente la presenza di almeno un dipendente a tempo pieno o la realizzazione di almeno il 25% del volume d’affari da operazioni effettuate nella zona.
Da tali disposizioni, integrate dalle circolari ministeriali del 2019 e del 2022, il Collegio ricava che non è sufficiente la formale fissazione di una sede. L’agevolazione persegue la finalità di promozione economica delle aree colpite dal sisma: una sede meramente cartolare non realizza lo scopo della norma. Il principio è coerente con la natura eccezionale del beneficio, rafforzata dal divieto europeo di aiuti di Stato.
Su questa base la Corte afferma che l’onere probatorio grava sul privato, richiamando l’art. 64 c.p.a. e un orientamento consolidato della Cassazione. Spetta all’impresa dimostrare gli elementi rientranti nella propria sfera giuridica. Anche qualora l’onere fosse dell’amministrazione, la prova può essere fornita mediante presunzioni semplici caratterizzate da precisione, gravità e concordanza.
Nel caso concreto il sopralluogo aveva accertato l’assenza di dipendenti, la disponibilità di una o due postazioni per tre società subconduttrici e la presenza di una sola targa riferibile alla sublocatrice. Tali elementi costituiscono un indizio particolarmente significativo dell’assenza di attività e del carattere fittizio della sede. Le allegazioni della società — documentazione contabile conservata in loco, svolgimento di una sola assemblea annuale, temporanea assenza del titolare per la natura itinerante dell’attività — sono state ritenute generiche e non documentate. La Corte osserva che la documentazione contabile era depositata presso una società operante proprio nell’elaborazione dati contabili e che l’attività dichiarata si svolgeva sull’intero territorio nazionale, senza indicazione della quota riferibile alla ZFU.
L’appello è pertanto respinto, con condanna della società alle spese processuali liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori, in considerazione della serialità della controversia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.