Ottemperanza al giudicato e penalità di mora per carta elettronica docente (TAR Toscana n. 365 del 07.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata l’inerzia dell’Amministrazione rispetto a un giudicato che riconosce il diritto del docente all’accredito delle somme sulla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, ordina l’esecuzione del titolo entro un termine perentorio e nomina, per l’eventuale ulteriore inadempienza, il commissario ad acta. Il ritardo maturato dall’Amministrazione giustifica la condanna alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza, secondo l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., come novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), della legge n. 208/2015. Il beneficio economico trova fondamento nell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e sugli importi accreditati maturano interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Prato – Sezione Lavoro, passata in giudicato, è stato accertato il diritto dei ricorrenti, docenti, al beneficio della carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione e a ricevere l’accredito delle corrispondenti somme per gli anni scolastici indicati nel titolo, oltre interessi o rivalutazione. La stessa sentenza ha condannato il Ministero al pagamento di due terzi delle spese di lite, liquidate per l’intero in una somma determinata, compensando l’ulteriore terzo.
Decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996 dalla notifica del titolo all’Amministrazione, i creditori hanno proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo l’esecuzione del giudicato e, in caso di perdurante inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, regolarmente intimato presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che dagli atti di causa non risulta alcuna esecuzione del titolo giudiziale. L’inerzia dell’Amministrazione debitrice integra il presupposto dell’ottemperanza e impone l’accoglimento del ricorso.
Il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mettendo a disposizione dei ricorrenti la carta del docente e il relativo importo per gli anni scolastici indicati nel titolo, oltre interessi o rivalutazione dal dovuto al saldo, e corrispondendo quanto liquidato a titolo di spese di lite.
Per l’eventuale ulteriore inadempienza viene nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta presentata dalla parte interessata dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione.
Quanto alla penalità di mora, il Collegio ritiene che il ritardo già maturato giustifichi la condanna dell’Amministrazione alla corresponsione di una somma pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e fino al saldo, come previsto dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei ricorrenti, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa.
Nota della Redazione
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