Controinteressato sopravvenuto e integrazione del contraddittorio nel project financing (Cons. Stato n. 7834 del 07.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di project financing, nella fase di presentazione delle proposte, il controinteressato è individuato secondo il criterio formale dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm. e secondo il criterio sostanziale del soggetto facilmente individuabile dall’atto o dagli atti formali del procedimento, titolare di un interesse uguale e contrario. Quando la proposta concorrente non sia riconoscibile dall’atto impugnato, difetta un controinteressato sia formale sia sostanziale e, sopravvenuta la conoscenza della società effettivamente controinteressata, il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 49 cod. proc. amm. La declaratoria di irricevibilità del ricorso per tardiva notificazione al controinteressato sopravvenuto costituisce erronea pronuncia in rito e impone la rimessione della causa al primo giudice ex art. 105, comma 1, cod. proc. amm., non essendo stato esaminato alcun motivo nel merito.
Il Fatto
La Regione Calabria ha approvato un avviso pubblico per la ricerca di proposte di project financing finalizzate alla individuazione del promotore per la concessione relativa all’adeguamento e completamento di un termovalorizzatore. Il Collegio di esperti ha valutato la proposta del raggruppamento ricorrente come maggiormente aderente all’interesse pubblico, richiedendo integrazioni. Con una successiva nota la Regione ha disposto la riapertura del confronto concorrenziale e l’acquisizione di nuove proposte conformi alla disciplina sopravvenuta.
Il raggruppamento ha impugnato quella nota davanti al TAR Calabria, notificando il ricorso alla Regione e, in via prudenziale, alla holding del gruppo concorrente, ma non alla società effettivamente titolare della proposta alternativa. Soltanto dopo la notifica di un distinto ricorso da parte di quest’ultima ha esteso il contraddittorio nei suoi confronti. Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività della notifica, ritenendo applicabili i termini dimidiati del rito appalti; di qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla definizione di controinteressato. All’elemento formale, costituito dall’indicazione nominativa nell’atto, si affianca quello sostanziale, che identifica il soggetto facilmente individuabile e titolare di un interesse uguale e contrario. Può inoltre configurarsi un controinteressato sopravvenuto, che acquista tale qualità dopo la notifica del ricorso: in tal caso il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio ex art. 49 cod. proc. amm.
Applicando tali coordinate, la nota impugnata non individua alcun controinteressato formale: il riferimento alla comparazione delle proposte pervenute è del tutto generico. Nemmeno sussiste un controinteressato sostanziale, perché a quello stadio del procedimento nessun soggetto era facilmente individuabile come titolare di una posizione contraria. Il raggruppamento, tuttavia, ha notificato nel termine di trenta giorni alla holding e, appresa la reale identità della controinteressata, ha esteso il contraddittorio al cinquantaseiesimo giorno, con costituzione di quest’ultima tre giorni dopo.
Ne discende che spettava al giudice di primo grado disporre l’integrazione del contraddittorio e fissare il termine, non dichiarare l’irricevibilità. La notificazione spontanea all’effettivo controinteressato sopravvenuto, sia pure oltre il termine ritenuto applicabile dal TAR, integrava anzi i presupposti dell’errore scusabile. Il Collegio censura il richiamo operato dalla sentenza all’art. 42, comma 5, cod. proc. amm., disposizione che disciplina le domande riconvenzionali, e ricorda che l’art. 49, comma 4, cod. proc. amm. tutela il soggetto nei cui confronti è ordinata l’integrazione rispetto agli atti processuali anteriormente compiuti.
Quanto all’eccezione di incoerenza per l’indicazione del rito appalti nel modulo di deposito, la Corte ritiene che la compilazione del modulo informatico non possa incidere sul rito applicabile. Poiché la pronuncia di rito ha impedito l’esame dei motivi e dei fatti di causa, in linea con le indicazioni dell’Adunanza plenaria n. 16 del 20 novembre 2024 e dell’Adunanza plenaria n. 10 del 15 luglio 2025, l’appello è accolto, la sentenza annullata e la causa rimessa al primo giudice ex art. 105, comma 1, cod. proc. amm. Restano assorbite, perché logicamente successive alla valutazione di ricevibilità, le eccezioni di improcedibilità e di carenza di interesse. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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