Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e astreinte (TAR Campania n. 1135 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza instaurato davanti al giudice amministrativo per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 opera anche nei confronti della Pubblica Amministrazione, in ragione della sostanziale identità di ratio con l’esecuzione forzata. Accertato l’inadempimento, il giudice ordina l’integrale esecuzione del giudicato e nomina il commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, legittimato a reperire le somme anche in assenza di apposito stanziamento di bilancio. La penalità di mora è ammessa anche per le obbligazioni pecuniarie e va comminata nella misura degli interessi legali, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del termine assegnato e con un limite massimo pari al 10% della sorte capitale.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha ottenuto dal giudice del lavoro l’accertamento del diritto al beneficio economico della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, con condanna dell’Amministrazione all’accredito di euro 1.500,00. La sentenza è passata in giudicato.
Notificato il titolo esecutivo e decorso il termine dilatorio di 120 giorni, il ricorrente ha adito il TAR Campania con ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione dell’astreinte. L’Amministrazione si è costituita con atto di stile, senza difese nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la ricevibilità dell’azione. La notifica del titolo esecutivo è avvenuta in data 16.06.2025 e il ricorso è stato notificato successivamente alla scadenza del termine di 120 giorni. Tale termine, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, trova applicazione anche nel giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
Il ricorso è ammissibile in quanto proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per l’attuazione di una sentenza del giudice ordinario recante un obbligo di conformarsi a carico della Pubblica Amministrazione. Il ricorrente ha depositato copia autentica del titolo e l’attestazione di passaggio in giudicato, come richiesto dall’art. 114, comma 2, c.p.a.
Nel merito, la fondatezza è evidente. L’inadempimento dell’Amministrazione è pacifico, essendosi la stessa limitata a una costituzione formale. Sussiste dunque l’obbligo di conformarsi integralmente al giudicato, in ossequio ai principi di effettività della tutela giurisdizionale sanciti dagli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione. Il Collegio ordina l’esecuzione entro sessanta giorni.
In ragione della persistente inerzia, viene nominato il commissario ad acta ai sensi degli artt. 21 e 114, comma 4, lett. d), c.p.a.. Richiamando la giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria, il Collegio ne afferma la funzione di ausiliario del giudice, escludendone la natura di organo amministrativo. Il commissario potrà reperire le somme necessarie, poiché l’esaurimento dei fondi di bilancio non costituisce causa legittima di impedimento.
È accolta anche la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., misura coercitiva a carattere pecuniario volta a stimolare l’adempimento spontaneo. Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sull’ammissibilità dell’astreinte per le prestazioni pecuniarie e la modifica normativa intervenuta con la legge n. 208/2015. La penalità è comminata nella misura degli interessi legali, decorre dal giorno successivo alla scadenza del termine assegnato e cessa con il pagamento effettivo, con un tetto del 10% della sorte capitale.
Nota della Redazione
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