Il terrapieno che accentua il dislivello è costruzione ai fini delle distanze, il demanio idrico non si usucapisce (Cass. civ. Sez. 2 n. 12548 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di distanze legali tra costruzioni, il terrapieno e il relativo muro di contenimento che abbiano prodotto o accentuato il dislivello tra fondi, creato dall’opera dell’uomo, si considerano costruzioni in senso tecnico-giuridico, con conseguente applicazione della disciplina di cui all’art. 873 c.c. I beni del demanio idrico sono inalienabili e, in mancanza di un formale provvedimento di sdemanializzazione, non sono suscettibili di acquisto per usucapione. L’azione reale per il rispetto della distanza legale si propone nei confronti dell’attuale proprietario della costruzione illegittima, unico destinatario dell’ordine di demolizione o arretramento.

Il Fatto

Due società, succedutesi nella proprietà di un terreno, convennero in giudizio la società confinante e il Comune, deducendo la presenza di costruzioni abusive e di cumuli inquinanti che violavano le distanze dal confine. Le attrici chiesero l’arretramento delle opere e il risarcimento dei danni. La società convenuta propose domanda riconvenzionale volta a ottenere il trasferimento coattivo di una striscia di terreno ex art. 2932 c.c. e, in subordine, l’accertamento dell’acquisto per usucapione. La Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannò la società al risarcimento per equivalente e dispose l’arretramento del terrapieno e delle costruzioni, estendendo la condanna anche al Comune, proprietario di una fascia di terreno sulla quale insisteva un canale iscritto nel Reticolo Idrico Minore.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha disatteso entrambi i ricorsi. Quanto al primo motivo, relativo alla natura del terrapieno, ha richiamato il costante orientamento per cui, in caso di fondi a dislivello derivante dall’opera dell’uomo, il terrapieno e il muro di contenimento che lo hanno prodotto o accentuato costituiscono costruzione ai fini dell’art. 873 c.c. Le censure concernenti la valutazione delle risultanze peritali sono state ritenute inammissibili, vertendo su elementi istruttori e non su fatti storici decisivi ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

In relazione al secondo motivo, la S.C. ha escluso che la striscia di terreno, interessata dal canale, potesse essere acquistata per usucapione. Richiamando gli artt. 822 e ss. c.c. e il d.lgs. n. 152/2006, ha precisato che le acque superficiali e sotterranee appartengono al demanio dello Stato e che, dopo la modifica dell’art. 947 c.c. ad opera della legge n. 37/1994, è esclusa ogni forma di sdemanializzazione tacita, potendo la perdita della natura demaniale avvenire solo con provvedimento espresso. Ne consegue che il possesso del privato su un bene demaniale è inidoneo all’usucapione, essendo la relazione con la res regolata da un rapporto concessorio.

Sul terzo motivo, la Corte ha chiarito che la dedotta violazione di legge si risolveva in una censura della valutazione di merito, sottratta al sindacato di legittimità. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di un interesse attuale ad agire, risultando meramente ipotetica l’eventualità di ricostruzione del manufatto demolito in esecuzione di provvedimenti amministrativi. Quanto al quinto motivo, concernente la produzione tardiva di un rilievo fotogrammetrico, la Corte ha rilevato che la parte non aveva dimostrato la decisività della prova, avendo la stessa affermato che le sue risultanze erano già presenti in atti.

Infine, nel rigettare il ricorso incidentale del Comune, la S.C. ha ribadito che l’azione reale per il rispetto delle distanze va proposta nei confronti dell’attuale proprietario della costruzione illegittima, unico legittimato passivo rispetto all’ordine di demolizione, a nulla rilevando che l’opera sia stata realizzata da un precedente proprietario. La Corte ha quindi rigettato entrambe le impugnazioni, compensando le spese tra la ricorrente principale e il ricorrente incidentale, condannandoli in solido al pagamento in favore delle società controricorrenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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