Giudicato sui diritti reali e preclusione del diverso titolo d’acquisto (Cass. civ. Sez. 2 n. 515 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di diritti reali, il cui carattere è autodeterminato, l’accertamento con efficacia di giudicato dell’inesistenza del diritto, conseguito all’esito del rigetto di una domanda fondata su un determinato fatto costitutivo, preclude la possibilità di far valere ex novo il medesimo diritto sulla base di un diverso titolo di acquisto. La deduzione del fatto costitutivo, nelle azioni relative a detti diritti, rileva non già ai fini della loro individuazione, che avviene in base al bene che ne costituisce l’oggetto, ma soltanto per la prova del diritto. Ne consegue che il giudicato sostanziale è intangibile anche rispetto allo ius superveniens, in forza del principio del divieto del ne bis in idem.
Il Fatto
Una società conveniva in giudizio l’Agenzia del Demanio chiedendo l’accertamento dell’avvenuto acquisto per usucapione della proprietà di un incremento di terreno demaniale, sul quale aveva edificato un capannone industriale, insistente sull’alveo del fiume Serio. Il Tribunale adito dichiarava la domanda inammissibile per l’esistenza di un giudicato esterno, formatosi in un precedente giudizio definito dalle Sezioni Unite, che aveva rigettato la domanda di accertamento dell’acquisto della proprietà per alluvione impropria ex art. 942 cod. civ. La Corte d’Appello, confermando tale decisione, riteneva la domanda di usucapione coperta dal giudicato, trattandosi di diritti autodeterminati.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso, chiarisce in via preliminare che la notifica del ricorso effettuata all’Avvocatura Distrettuale anziché a quella Generale dello Stato è affetta da nullità, ma risulta sanata ex tunc dalla costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente. Inoltre, esclude qualsivoglia profilo di incompatibilità del consigliere che ha formulato la proposta di definizione accelerata, chiamato a far parte del collegio giudicante ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., non rivestendo tale proposta funzione decisoria.
Nel merito, la Suprema Corte rammenta l’orientamento consolidato per cui i diritti reali si identificano in base al solo bene che ne costituisce l’oggetto, non rilevando il titolo di acquisto ai fini della loro individuazione. Ne deriva che la proposizione di una nuova domanda di accertamento del diritto di proprietà basata su un diverso fatto costitutivo (il possesso ventennale) non integra un’azione nuova, essendo la preclusione del giudicato operante in ragione dell’identità del rapporto reale posto a fondamento del petitum, come già affermato dalle Sezioni Unite n. 6627 del 1998.
Quanto alla dedotta incompetenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche a conoscere della domanda di usucapione, la Corte precisa che il criterio di discrimine risiede nella necessità o meno di indagini tecniche per stabilire se l’area appartenga al demanio idrico. Nel caso di specie, tale indagine era indispensabile, con conseguente radicamento della competenza del giudice specializzato, in conformità con l’ordinanza n. 21495 del 2024.
Da ultimo, la Corte dichiara l’irrilevanza sia del mutamento di orientamento giurisprudenziale invocato, sia della novella agli artt. 942 e 947 cod. civ., in quanto il giudicato sostanziale è intangibile anche rispetto allo ius superveniens. Il rigetto del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento del secondo motivo, relativo all’omessa pronuncia sulla domanda di usucapione.
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Nota della Redazione
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