Prescrizione decennale del risarcimento da tardiva attuazione delle direttive sui medici specializzandi (Cass. civ. Sez. 3 n. 23020 del 10.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive nn. 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, relativo al compenso per i medici iscritti alle scuole di specializzazione, si prescrive nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio a favore di una determinata categoria di specializzandi. Tale orientamento, consolidato, è stato confermato anche dalle Sezioni Unite (sentenza n. 17619 del 31/05/2022). La materia della prescrizione non è armonizzata dal diritto dell’Unione europea, che si limita ad imporre il rispetto del principio di equivalenza e di effettività, sicché non è necessaria una pronuncia della Corte di giustizia che dichiari l’inadempimento dello Stato per far decorrere il termine di prescrizione stesso. L’unica deroga ricorre quando lo Stato, con il proprio comportamento, sia stato la causa della tardività dell’azione giudiziaria del danneggiato, ipotesi che deve essere provata. La consapevolezza dell’inammissibilità del ricorso per Cassazione, proposto su questioni già decise in modo consolidato, può integrare gli estremi dell’abuso del processo ex art. 96, terzo comma, c.p.c., legittimando la condanna al pagamento di una somma in favore della controparte.

Il Fatto

Un gruppo di medici, specializzatisi tra il 1979 e il 1990, aveva convenuto in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri Ministeri per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata percezione, durante il periodo di specializzazione, di una remunerazione che le direttive comunitarie avevano imposto agli Stati membri di riconoscere. L’Italia vi aveva dato attuazione solo con la legge 8.8.1991 n. 257, in modo tardivo e parziale. Il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda per intervenuta prescrizione, e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 6 giugno 2024, aveva confermato il rigetto.

Il ricorso per Cassazione dei medici soccombenti si fondava su due motivi: con il primo essi censuravano l’individuazione del dies a quo del termine di prescrizione nel 27.10.1999, chiedendo in subordine la rimessione alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Con il secondo motivo impugnavano un passaggio della motivazione della sentenza d’appello, pur dichiarando di essere consapevoli che si trattava di un obiter dictum.

La Motivazione della Corte

La Corte, dopo aver richiamato il proprio consolidato orientamento, ha dichiarato il primo motivo inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché la sentenza impugnata aveva deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, senza che l’esame dei motivi offrisse elementi per mutare tale orientamento. L’exordium praescriptionis è stato quindi correttamente individuato nella data del 27.10.1999, termine entro il quale la legge n. 370/1999 (art. 11) ha riconosciuto il diritto alla borsa di studio solo per alcuni specializzandi, rendendo innegabile la conoscibilità dell’evento lesivo.

La Corte ha inoltre respinto l’istanza di rinvio pregiudiziale, osservando che la materia della prescrizione non è armonizzata e che, nel caso concreto, il principio di effettività non veniva in rilievo, trattandosi di una violazione delle direttive così macroscopica da rendere inescusabile il ritardo nell’azione. Anche il richiamo alla giurisprudenza comunitaria è stato disatteso, avendo la Corte di giustizia (causa C-452/09, Iaia) già stabilito che il diritto UE non osta all’eccezione di prescrizione, neppure in caso di mancata o errata trasposizione, e che non è necessaria una pronuncia di inadempimento dello Stato per il decorso del termine.

Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, ex art. 100 c.p.c., in quanto la censura atteneva a un’affermazione non decisiva della sentenza impugnata. Quanto alle spese, la Corte ha rilevato la palese inescusabile infondatezza del ricorso, evidenziando l’abuso del processo ex art. 96, terzo comma, c.p.c., e ha condannato i ricorrenti alla rifusione delle spese e al pagamento di una somma in favore della controparte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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