Accesso agli atti: inammissibile il ricorso contro una determinazione favorevole (TAR Abruzzo n. 497 del 21.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso le determinazioni sull’accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell’art. 116, comma 1, cod. proc. amm., presuppone la lesione dell’interesse ad agire di cui all’art. 100 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 39, comma 1, cod. proc. amm.. Ove l’amministrazione abbia accolto l’istanza di accesso e abbia posto a disposizione la documentazione, difetta l’interesse personale, concreto e attuale all’impugnazione della determinazione favorevole. Il comportamento del richiedente che ometta volontariamente di ritirare i documenti non integra il silenzio dell’amministrazione e rende il ricorso inammissibile per carenza di interesse, con conseguente addebito delle spese.

Il Fatto

La ricorrente ha presentato al Comune un’istanza di accesso alla documentazione relativa all’installazione, al posizionamento e al funzionamento di un apparecchio rilevatore della velocità, utilizzato dalla Polizia Locale per contestare una violazione del Codice della Strada. L’amministrazione ha accolto l’istanza, limitatamente ai documenti detenuti, invitando la richiedente a fissare un appuntamento per la visione e l’estrazione delle copie.

Presentatasi presso l’ufficio, la ricorrente non ha ritirato la documentazione, a seguito di un litigio con il personale. Il Comune ha poi trasmesso la copia dei documenti e del fotogramma del rilevamento a mezzo raccomandata, ma il plico non è stato ritirato ed è stato restituito per compiuta giacenza. La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. per l’annullamento del diniego asseritamente oppostole.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune. La determinazione assunta sull’istanza di accesso è favorevole alla richiedente: nessun interesse personale, concreto ed attuale ne giustifica l’impugnazione. Il riferimento normativo è all’art. 116, comma 1, cod. proc. amm., che consente il ricorso contro le determinazioni e il silenzio sulle istanze di accesso, letto insieme all’art. 100 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 39, comma 1, cod. proc. amm., che indica nell’interesse ad agire la condizione dell’azione.

Quanto al comportamento degli addetti al Servizio di Polizia Locale, il Tribunale esclude che esso integri il silenzio dell’amministrazione sull’istanza. Dall’annotazione di servizio, prodotta in giudizio e non contestata, risulta che la ricorrente, con il proprio accompagnatore, ha lasciato l’ufficio senza ritirare la documentazione disponibile, pur essendo stata regolarmente invitata a farlo.

Il Collegio rileva inoltre che il Comune ha trasmesso la documentazione richiesta, ma la ricorrente, in data anteriore alla proposizione del ricorso, ha volontariamente omesso di ritirarla presso l’ufficio postale. La mancata conoscenza dei documenti è dunque imputabile esclusivamente al comportamento della ricorrente, che ha agito pur in presenza di una determinazione favorevole e ha intenzionalmente evitato di ritirare quanto messole a disposizione.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per carenza di interesse alla decisione. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei difensori dell’amministrazione dichiaratisi antistatari nell’importo indicato nel dispositivo, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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