L’omessa impugnazione degli atti sopravvenuti rende improcedibile l’appello (Cons. Stato n. 4789 del 03.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’appellante che, nelle more del giudizio, non impugni i provvedimenti amministrativi sopravvenuti, con i quali la stazione appaltante abbia dichiarato l’inefficacia dell’accordo quadro e annullato l’intera gara, perde l’interesse alla decisione del gravame, divenendo lo stesso improcedibile. L’effetto espansivo esterno di cui all’art. 336, secondo comma, cod. proc. civ. non opera quando l’atto sopravvenuto non dipenda dalla sentenza impugnata, ma si fondi su autonoma motivazione dell’organo di controllo. L’improcedibilità dei motivi volti al mantenimento dell’aggiudicazione si riverbera sulla censura relativa al capo della sentenza in materia di accesso, per la strumentalità di tale pretesa rispetto al rapporto principale. Il ricorso proposto dalla controparte avverso i medesimi decreti non giova all’appellante, portatore di interesse contrario.
Il Fatto
La controversia riguarda una procedura aperta indetta dalla Reggia di Caserta per un accordo quadro relativo a servizi di manutenzione e pulizia. La società appellante, mandataria di un raggruppamento, risultava aggiudicataria; la società classificatasi seconda impugnava l’aggiudicazione davanti al TAR Campania, che accoglieva il ricorso principale e i motivi aggiunti, annullava l’aggiudicazione, dichiarava l’inefficacia del contratto e disponeva il subentro in favore della seconda classificata.
Nelle more del giudizio di appello la stazione appaltante adottava due decreti: con il primo dichiarava inefficace l’accordo quadro, richiamando la deliberazione della Corte dei conti che aveva ricusato il visto; con il secondo annullava l’intera procedura, in vista dell’indizione di una nuova gara. L’appellante non impugnava ritualmente tali decreti, limitandosi a notificare, senza depositare, il ricorso al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di improcedibilità del gravame. I decreti del marzo 2025 hanno fatto venir meno, per altra via, gli effetti degli atti che l’appellante intendeva ripristinare: ne deriva il venir meno dell’interesse alla decisione. L’omessa impugnazione ha reso definitiva l’impossibilità di conservare l’aggiudicazione e l’accordo.
Il Consiglio di Stato richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia secondo cui la direttiva sui ricorsi non osta a che all’offerente escluso con decisione divenuta definitiva sia negato l’accesso al ricorso avverso l’aggiudicazione. La situazione è analoga a quella esaminata dalla Corte di giustizia nel 2016.
Quanto all’effetto espansivo esterno invocato dall’appellante, la Corte lo esclude. La ricusazione del visto della Corte dei conti reca motivazione autonoma, non pronunciata in conseguenza della sentenza del TAR, ma fondata sulla condivisione delle stesse ragioni giuridiche. Difetta il rapporto di pregiudizialità logica richiesto dall’art. 336, secondo comma, cod. proc. civ.. La ricusazione del visto, atto di controllo, non è autonomamente impugnabile; l’interessato può invece gravare il provvedimento di ritiro, idoneo a tutelarlo.
L’appellante non trae vantaggio nemmeno dall’impugnazione proposta dalla controparte: le due società sono portatrici di interessi contrastanti e la domanda di tutela è presupposto e limite dell’azione ex art. 100 cod. proc. civ.. Il ricorso della seconda classificata è volto a contrastare l’annullamento integrale della gara, non a sostenere la posizione dell’appellante.
Infine, la Corte ritiene improcedibile anche la censura relativa al capo sulla domanda di accesso difensivo. La pretesa ostensiva è strumentale al rapporto giuridico instaurato con la partecipazione e l’aggiudicazione: l’improcedibilità dei motivi principali si riverbera sul gravame accessorio. L’appello è quindi dichiarato improcedibile, con conferma della sentenza e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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