Inammissibile il ricorso generico contro l’ordine di demolizione (C.G.A.R.S. n. 427 del 03.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso con cui il ricorrente, lungi dall’articolare violazioni di legge o situazioni sintomatiche dell’eccesso di potere, si limiti a contestare nel merito le condizioni poste dall’amministrazione, in violazione dell’art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a., che impone l’esposizione dei motivi specifici su cui il ricorso è fondato. Il provvedimento di diniego di sanatoria non impugnato diventa inoppugnabile e costituisce presupposto dell’ordine di demolizione, che rispetto ad esso assume carattere di atto obbligato. La qualificazione come edilizia libera ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), L.R. Sicilia n. 16/2016 non copre tutti gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, ma solo quelli che non comportino ascensori esterni o manufatti che alterino la sagoma degli edifici, e presuppone comunque un titolo per l’intervento. L’uso pubblico della strada su cui insiste l’opera realizzata non è escluso dalla proprietà privata del sedime.

Il Fatto

L’appellante aveva impugnato davanti al TAR Sicilia l’ordinanza-diffida di demolizione e rimessione in pristino adottata dal Comune ai sensi dell’art. 35 d.P.R. n. 380/2001, concernente una rampa di accesso realizzata sul marciapiede per consentire alla figlia disabile di entrare e uscire dall’abitazione. Il Tribunale, con sentenza breve, ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità dei motivi, avendo il ricorrente operato una mera ricostruzione dei fatti senza specifiche doglianze.

L’appello censura la decisione sotto il profilo della violazione dell’art. 100 c.p.c. e dell’art. 40 c.p.a., sostenendo la chiarezza dell’interesse perseguito: mantenere lo scivolo con ballatoio, ringhiera e cancellata a tutela dell’abbattimento delle barriere architettoniche. Il Comune non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio condivide la declaratoria di inammissibilità. Rileggendo l’atto introduttivo, rileva che il ricorrente si è limitato a contestare nel merito le condizioni alle quali il Comune aveva subordinato il rilascio del titolo in sanatoria, senza dedurre violazioni di legge o sintomi dell’eccesso di potere. Manca dunque il requisito dei motivi specifici richiesto dall’art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.

Il C.G.A.R.S. ricostruisce poi il presupposto fattuale: l’appellante aveva presentato richiesta di sanatoria corredata di un progetto che prevedeva l’adeguamento della rampa alle condizioni del parere della P.M., mediante eliminazione del cancelletto, creazione di gradini, rimozione della ringhiera e delle opere accessorie e apposizione di cartello di segnalazione. Il progetto aveva ricevuto parere favorevole condizionato all’esecuzione delle modifiche prima del rilascio dell’autorizzazione comunale. L’appellante ha omesso di eseguirle, ritenendole non condivisibili a tutela della figlia disabile.

Da qui il diniego di autorizzazione e, a seguire, il provvedimento di demolizione. Il diniego non risulta impugnato: è divenuto inoppugnabile e costituisce presupposto dell’ordine di demolizione, che per il Comune è provvedimento obbligato.

Il Collegio conferma altresì l’interpretazione dell’art. 3, comma 1, lett. b), L.R. n. 16/2016: la norma consente di qualificare come edilizia libera solo gli interventi che non comportino ascensori esterni o manufatti che alterino la sagoma degli edifici, e sempre che sussista un titolo per realizzare l’opera, nella specie collocata sul marciapiede della pubblica via.

Non sposta i termini della questione la perizia giurata depositata in appello, attestante la proprietà privata del sedime stradale. Lo stesso tecnico riferisce dell’uso pubblico della strada, urbanizzata e completa di ogni opera per il suo funzionamento. L’appello è pertanto respinto, con nulla sulle spese per la mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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