Atto endoprocedimentale e preannuncio di rivalsa non radicano l’interesse a ricorrere (Cons. Stato n. 4884 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo l’interesse ad agire costituisce condizione dell’azione che deve sussistere al momento della proposizione del ricorso e permanere fino alla decisione, implicando la necessità di un’effettiva utilità conseguibile tramite l’accoglimento. Esso difetta quando l’impugnazione investe un atto privo di immediata efficacia lesiva, il cui eventuale annullamento non arrechi alcun vantaggio concreto. Gli atti endoprocedimentali non sono autonomamente impugnabili, salvo che siano atti vincolati idonei a determinare in modo inderogabile il contenuto del provvedimento finale o atti interlocutori che producano un arresto procedimentale. La lesività va accertata secondo un criterio oggettivo, avuto riguardo agli effetti concretamente incidenti sulla sfera giuridica del destinatario, non alla prospettazione soggettiva della parte. Il preannuncio dell’esecuzione in danno e dell’eventuale azione di rivalsa per le spese di bonifica costituisce mera manifestazione di intenti circa future e eventuali iniziative, inidonea a radicare l’interesse a ricorrere. Il giudicato di annullamento spiega efficacia ultra partes solo in ipotesi eccezionali, restando esclusa quando l’atto abbia effetti scindibili.
Il Fatto
La ricorrente è comproprietaria di un bacino estrattivo e socia di minoranza della società che vi esercita l’attività di escavazione. A seguito di un sopralluogo, il Comune aveva accertato scavi abusivi e un deposito incontrollato di rifiuti, adottando un’ordinanza dirigenziale che, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, ingiungeva la rimozione dei rifiuti e il ripristino dei luoghi nei confronti della società e dei proprietari delle aree.
L’ordinanza si consolidava nei confronti della società e dei destinatari che non avevano proposto ricorso, tra cui l’appellante; veniva invece annullata, limitatamente alla posizione di altri comproprietari, con alcune sentenze del TAR. Con nota del 16 dicembre 2022 il Comune, preso atto della mancata presentazione di una progettualità alternativa, comunicava l’intenzione di procedere alla rimozione dei rifiuti mediante esecuzione in danno e al successivo recupero delle somme anticipate. Il TAR dichiarava inammissibile il ricorso per carenza di interesse, ritenendo l’atto meramente interlocutorio; da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la nozione di interesse ad agire richiamando l’art. 100 c.p.c., applicabile al processo amministrativo per il tramite del rinvio di cui all’art. 39, comma 1, c.p.a., e ne individua i corollari di personalità, attualità e concretezza. Richiama sul punto il precedente della Sez. IV n. 6520 del 2020.
La lesività della sfera giuridica del destinatario è imputabile, di regola, al provvedimento conclusivo del procedimento; gli atti endoprocedimentali, privi di autonoma capacità lesiva, non sono suscettibili di impugnazione autonoma. Le eccezioni riguardano gli atti vincolati che determinano in modo inderogabile il contenuto del provvedimento finale e gli atti interlocutori che producono un arresto procedimentale. L’anticipazione della tutela resta dunque evenienza eccezionale.
Il criterio di accertamento è oggettivo: rilevano gli effetti concretamente incidenti sulla sfera del destinatario, non la prospettazione soggettiva della parte, che al più evidenzia un interesse di fatto. Applicando tali coordinate, la comunicazione del 16 dicembre 2022 si risolve in un mero preannuncio dell’esecuzione in danno e della futura attivazione del recupero delle somme: non contiene alcuna determinazione provvedimentale di carattere ablativo o immediatamente pregiudizievole. Il preannuncio dell’azione di rivalsa riguarda iniziativa futura ed eventuale, peraltro esercitabile anche verso uno solo dei soggetti responsabili in ragione del vincolo di solidarietà. L’atto è pertanto inammissibile per difetto della condizione dell’azione.
Quanto al secondo motivo, il Collegio esclude che le sentenze favorevoli ad altri comproprietari spieghino efficacia estensiva. In assenza di deroghe, il giudicato di annullamento opera tra le parti secondo l’art. 2909 c.c.; l’efficacia ultra partes è ipotesi eccezionale, configurabile per atti normativi, generali o plurimi a effetti inscindibili (Cons. Stato, sez. IV, n. 2679 del 2020). Nel caso concreto le pronunce avevano limitato l’annullamento alla sola posizione dei rispettivi ricorrenti, con ciò rivelando la natura scindibile degli effetti. Quanto all’autotutela, essa è di regola esercizio di potere discrezionale, salvo ipotesi eccezionali di annullamento doveroso qui non ricorrenti (Cons. Stato, sez. VI, n. 130 del 2019). La lesione lamentata trovava dunque origine nell’ordinanza mai tempestivamente impugnata, senza che il regime decadenziale potesse essere aggirato mediante la contestazione di atti successivi. L’appello è respinto, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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