Segnalazioni in CRIF legittime solo con preavviso provato e danno allegato (ABF Collegio di Bari n. 8181 del 10.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La legittimità della segnalazione del nominativo di un cliente in un sistema privato di informazioni creditizie è subordinata alla veridicità sostanziale dell’inadempimento e al rispetto dell’obbligo di preavviso all’interessato. Il preavviso è atto recettizio: grava sull’intermediario che eccepisce di averlo inviato l’onere di provare che la comunicazione sia quantomeno pervenuta all’indirizzo del destinatario, non essendo sufficiente la mera spedizione. La comunicazione pervenuta dopo la prima segnalazione rende comunque legittime le segnalazioni successive alla sua ricezione, in ragione della funzione del preavviso. La cancellazione delle iscrizioni intervenuta nel corso del procedimento determina la cessazione della materia del contendere sull’istanza di rimozione. Il danno da segnalazione illegittima non è in re ipsa: va specificamente allegato e rigorosamente provato, anche nel suo ammontare, non essendo sufficiente il generico richiamo a dinieghi di credito.

Il Fatto

Il ricorrente, debitore principale di un contratto di mutuo fondiario e di un rapporto di apertura di credito regolato in conto corrente, lamenta l’illegittimità delle segnalazioni negative censite a suo carico nell’archivio CRIF (EURISC). La doglianza si fonda sulla mancanza del presupposto formale: le segnalazioni sarebbero state disposte senza il preavviso previsto dall’art. 5, comma 6, del Codice di condotta per i SIC privati. Il ricorrente riferisce di aver ricevuto un diniego di nuova finanza da altro intermediario proprio per la presenza delle iscrizioni pregiudizievoli, e di aver presentato reclamo alla banca con esito negativo.

La banca resistente deduce la correttezza del proprio operato, richiamando i reiterati ritardi nel pagamento delle rate del mutuo e i persistenti sconfinamenti rispetto al fido concesso. Riferisce di aver inviato i preavvisi al precedente indirizzo del cliente fino al 2023, e al nuovo indirizzo di residenza a partire dal dicembre 2024. La resistente dichiara comunque di aver disposto la cancellazione delle segnalazioni relative al mutuo e a quelle del conto corrente risalenti al periodo agosto 2023 – novembre 2024, eccependo la cessazione della materia del contendere e l’infondatezza della domanda risarcitoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 125, comma 3, Tub, che impone ai finanziatori di informare preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano informazioni negative, e dall’art. 5, comma 6, del Codice di condotta, che richiede il preavviso dell’imminente registrazione dei dati, con accessibilità degli stessi solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione. Da tali norme deriva che la regolarità dell’iscrizione è subordinata al previo avviso all’interessato.

Sul piano dell’onere probatorio, il Collegio qualifica il preavviso come atto recettizio ai sensi degli artt. 1334 e 1335 cod. civ.: l’intermediario deve provare che la comunicazione sia quantomeno pervenuta all’indirizzo del destinatario. Quanto al mutuo, i solleciti prodotti in atti risultano privi di evidenza di ricezione; tuttavia la banca ha documentato, con visure aggiornate, l’intervenuta cancellazione delle segnalazioni. Il Collegio ne deduce il venir meno dell’interesse alla statuizione, richiamando l’art. 100 cod. proc. civ..

Analoga rimozione è documentata per le segnalazioni da conto corrente del periodo agosto 2023 – novembre 2024, inviate in parte al vecchio indirizzo. Diversamente, per il periodo successivo al dicembre 2024, assume rilievo la missiva spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, restituita al mittente per compiuta giacenza. Il Collegio ritiene così provato il recapito e richiama il principio secondo cui la comunicazione pervenuta dopo la prima segnalazione rende legittime le segnalazioni successive alla ricezione. L’istanza di cancellazione è pertanto infondata.

Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio esclude la configurabilità del danno in re ipsa, richiamando Cass. civ., Sez. I, n. 7211 del 2009: grava sul danneggiato l’onere di provare il pregiudizio in concreto. Non basta la mera allegazione di dinieghi di credito provenienti da altri intermediari. In difetto di prova, neppure è possibile la liquidazione equitativa, che presuppone l’esistenza di danni risarcibili e l’obiettiva impossibilità di provarne l’ammontare, come affermato da Cass. civ., Sez. III, n. 10607 del 2010. Quanto al danno non patrimoniale, l’illegittimità per ragioni esclusivamente procedurali non basta a dedurre la lesione della sfera reputazionale. Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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