Carenza di interesse e legittimazione nel processo amministrativo per concorrenza (TAR Emilia-Romagna n. 456 del 29.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la legittimazione ad agire postula la titolarità di una posizione giuridica soggettiva differenziata rispetto alla generalità dei consociati e la attualità e concretezza della lesione derivante dall’atto impugnato. Il ricorrente che deduca un pregiudizio concorrenziale deve allegare e dimostrare, anche su piano presuntivo, il nesso causale tra il provvedimento e il lamentato danno. La mera ipotesi astratta ed eventuale di difficoltà di approvvigionamento, priva di riscontri probatori, non integra l’interesse ad agire. Ove il pregiudizio sia riconducibile a un atto presupposto non impugnato, l’impugnazione del solo atto applicativo è inammissibile per carenza di interesse.

Il Fatto

Due società titolari di impianti di produzione di energia da biomasse, con sede in Veneto, impugnavano la deliberazione con cui la Giunta regionale dell’Emilia-Romagna aveva prorogato fino al 31.12.2023 l’autorizzazione a un impianto romagnolo di approvvigionarsi di biomasse dalle regioni del Nord-Est, in deroga al limite dei 70 km imposto dalla VIA e dall’autorizzazione unica. La deroga originaria era stata concessa per far fronte all’emergenza conseguente alla tempesta c.d. Vaia.

Le ricorrenti deducevano la violazione dell’autovincolo e del principio di ragionevolezza, il difetto istruttorio e motivazionale e la violazione della disciplina in materia ambientale e di conversione degli zuccherifici. Le resistenti eccepivano l’inammissibilità del ricorso per carenza delle condizioni dell’azione e, nel merito, l’infondatezza. Respingeva la sospensiva con ordinanza n. 567 del 2022.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via pregiudiziale le eccezioni di inammissibilità. Richiamando Consiglio di Stato, sez. V, n. 8399 del 2019, ribadisce che il processo amministrativo non è giurisdizione di diritto oggettivo, ma serve a dirimere una controversia tra chi si assume leso in modo diretto e attuale e l’Amministrazione. Occorre la legitimatio ad causam, ossia una situazione giuridica qualificata e differenziata, e la legitimatio ad processum, cioè l’effettività e attualità della lesione, secondo il canone dell’art. 100 cod. proc. civ. applicabile al processo amministrativo.

Sulla scorta di Consiglio di Stato, sez. IV, n. 4544 del 2001 e di Ad. Plen. n. 4/2011, il Tribunale esclude che l’impugnativa possa degradare ad azione popolare a tutela dell’oggettiva legalità dell’azione amministrativa. Il ricorrente deve trarre uno specifico beneficio dall’annullamento e deve dedurlo ed argomentarlo concretamente.

Applicando tali principi, il Collegio rileva che le ricorrenti si limitano ad affermare che la delibera impugnata, alterando il sistema di domanda e offerta di biomasse, determinerebbe difficoltà di approvvigionamento in Veneto. L’assunto è astratto e generico e privo di riscontro probatorio. L’atto impugnato autorizza peraltro l’impianto a operare in tutte le regioni del Nord-Est, sicché non è accertabile se il materiale prelevato sia riferibile ai territori delle ricorrenti, né in quale quantità. La relazione tecnica prodotta si limita a evidenziare una differenza di quantitativi e un calo percentuale, senza dimostrare che la curva statistica sia causata, anche in minima parte, dall’attività della controinteressata.

Il Tribunale sottolinea che molteplici fattori, tra cui i tragici eventi bellici, possono aver inciso su quantità e costi del materiale. Sotto distinto profilo, osserva che la delibera gravata ha lasciato inalterata la quantità di materiale ritirabile già fissata in 350.000 tonnellate dalla precedente deliberazione, atto non impugnato. Un eventuale danno sarebbe dunque riconducibile a quest’ultima, non all’atto applicativo.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per carenza di interesse, con condanna delle ricorrenti alle spese, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori in favore di ciascuna parte costituita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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