Occultamento del testamento olografo successivo ex art. 490 c.p (Cass. pen. Sez. 5 n. 253 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il reato di cui all’art. 490 cod. pen. la condotta di chi sottrae un testamento olografo alla disponibilità degli eredi che hanno diritto di conoscerlo, rendendone impossibile l’utilizzazione e impedendo che il documento adempia alla funzione per cui è predisposto. La condotta è punibile anche quando abbia ad oggetto un testamento successivo, purché la sua soppressione non sia riconducibile a una volontà revocatoria del testatore. La prova della revoca tacita non può desumersi dalla mera richiesta di restituzione del documento, quando l’agente abbia autonomamente deciso di trattenerlo e di non consegnarlo al notaio. In tema di costituzione di parte civile, l’indicazione delle ragioni che giustificano la domanda è funzionale all’individuazione della pretesa, essendo sufficiente il richiamo al capo di imputazione quando il nesso con la pretesa risarcitoria risulti immediato, senza necessità di analitica esposizione della causa petendi.
Il Fatto
Il procedimento traeva origine dalla querela di familiari del de cuius, i quali avevano appreso, a distanza di un anno dalla morte, dell’esistenza di un testamento olografo pubblicato dal notaio e recante la data del 2008. Successivamente, un nipote del testatore rendeva noto di aver ricevuto dallo zio un secondo testamento, datato 2009, del quale aveva trattenuto copia dopo la restituzione dell’originale. Nel corso di una conversazione registrata, l’imputato aveva ammesso di aver avuto a disposizione il testamento successivo e di non averlo fatto pubblicare, ritenendolo espressione di volontà viziata del de cuius. La Corte di appello confermava la condanna per il reato di cui agli artt. 110 e 490 cod. pen., riducendo soltanto l’importo delle spese liquidate in favore delle parti civili.
La Motivazione della Corte
La sentenza affronta preliminarmente il motivo relativo alla presunta nullità della costituzione di parte civile per mancata indicazione delle ragioni della domanda. La Corte richiama la formulazione dell’art. 78, lett. d), cod. proc. pen. vigente ratione temporis, anteriore alla riforma introdotta dal d.lgs. 150/2022, e ribadisce che è sufficiente il richiamo al capo di imputazione quando il nesso con la pretesa risarcitoria risulti immediato, non essendo necessaria un’esposizione analitica della causa petendi. Nel caso di specie, le parti civili avevano integralmente richiamato il capo di imputazione, sicché il requisito doveva ritenersi soddisfatto.
Quanto al merito, la Corte ritiene infondata la doglianza difensiva fondata sul travisamento della prova costituita dalla conversazione registrata. Il ricorrente non si confronta con le argomentazioni dei giudici di merito e propone una lettura alternativa delle risultanze processuali, preclusa in sede di legittimità. La Corte territoriale aveva correttamente individuato nella conversazione la prova regina del procedimento, evidenziando che l’imputato aveva ammesso di avere trattenuto e sottratto alla pubblicazione il testamento successivo. L’oggetto dell’interlocuzione non poteva che essere quel documento, come desumibile dal riferimento all’incongruenza della volontà del testatore di attribuire alla madre dell’imputato un bene che già le apparteneva.
La Corte esclude che dalla richiesta di restituzione del testamento al nipote possa desumersi una volontà revocatoria del de cuius. Richiamando l’art. 684 cod. civ., secondo cui il testamento olografo si considera revocato solo quando risulti distrutto, lacerato o cancellato, i giudici rilevano che non era stato il testatore a distruggere il documento, ma l’imputato a trattenerlo per autonoma determinazione, ritenendolo frutto di volontà viziata. La condotta dell’agente, che aveva omesso la consegna al notaio, è quindi estranea a qualsiasi ipotesi di revoca e integra la fattispecie di cui all’art. 490 cod. pen.
La sentenza dà continuità all’insegnamento secondo cui il reato sussiste quando la sottrazione del documento ne impedisce l’utilizzazione e la funzione cui è predisposto. Nel caso di specie, dalla soppressione del secondo testamento era risultata avvantaggiata la madre dell’imputato, rimasta unica beneficiaria con esclusione degli altri soggetti istituiti eredi, circostanza che dimostra sul piano inferenziale la sussistenza del dolo specifico. Il terzo motivo, concernente la provvisionale, è dichiarato inammissibile, trattandosi di statuizione di natura discrezionale e meramente delibativa, non impugnabile per cassazione.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 684 c.c. – Distruzione del testamento olografo
- Art. 110 c.p. – Pena per coloro che concorrono nel reato
- Art. 490 c.p. – Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri
- Art. 78 c.p.p. – Formalità della costituzione di parte civile