Motivazione per relationem valida nel diniego di cittadinanza per sicurezza (TAR Lazio n. 14651 del 07.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di concessione della cittadinanza italiana fondato su motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica è un atto di alta amministrazione caratterizzato da amplissima discrezionalità, che si estende alla valutazione prognostica dell’assenza di un pericolo, anche solo potenziale, per lo Stato. Il provvedimento è sufficientemente motivato, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, quando richiama per relationem l’informativa riservata degli organismi di sicurezza, senza doverne indicare analiticamente il contenuto, la cui ostensione in giudizio è rimessa alle cautele dell’Autorità giudicante. A fronte di un giudizio di pericolosità espresso dai servizi di sicurezza, la mancanza di precedenti penali non assume valore dirimente, essendo sufficiente una situazione di dubbio assistita da un attendibile grado di verosimiglianza.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava il decreto con cui il Ministero dell’Interno aveva respinto la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana, presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, in ragione di elementi che non consentivano di escludere pericoli per la sicurezza della Repubblica.

Avverso il diniego veniva dedotto un unico motivo di ricorso, incentrato sulla violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per insufficiente motivazione, eccesso di potere e manifesta illogicità. Su disposizione del Tribunale, l’Amministrazione depositava gli atti riservati sottesi al provvedimento gravato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio premette che la residenza decennale costituisce solo il presupposto per proporre la domanda di cittadinanza, cui segue una valutazione ampiamente discrezionale dell’Amministrazione circa le prospettive di ottimale inserimento dello straniero nella comunità nazionale. Tale valutazione, propria degli atti di alta amministrazione, si estende alla verifica dell’assenza di un vulnus per la sicurezza dello Stato, assumendo rilievo anche situazioni di pericolo solo potenziale.

Il Tribunale rileva che, nel caso di specie, l’Amministrazione ha reso noto, con le cautele necessarie a non disvelare notizie riservate, che il richiedente era emerso all’attenzione degli organi di sicurezza per sospetti legami con posizioni riconducibili al “radicalismo islamico”. Sulla base di tale informativa, il Ministero ha ritenuto preminente l’esigenza di salvaguardia della sicurezza nazionale.

Quanto alla motivazione, il Collegio richiama l’orientamento consolidato per cui il richiamo agli elementi sfavorevoli contenuti nell’informativa dei servizi segreti integra una motivazione per relationem idonea a giustificare il diniego di naturalizzazione. La natura classificata delle informazioni consente all’Amministrazione di ometterne il contenuto, mentre l’esercizio dei diritti di difesa resta soddisfatto dall’eventuale ostensione in giudizio, con le cautele previste per i documenti riservati.

Il Collegio esclude altresì che assuma rilievo dirimente l’assenza di precedenti penali: gli elementi ostativi emergono dall’attività dei servizi di sicurezza, fonte ufficiale e affidabile, e non dalla pubblica sicurezza ordinaria. In materia di naturalizzazione, si giustifica l’anticipazione della soglia di prevenzione, essendo sufficiente una situazione di dubbio assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, senza richiedere la certezza oltre ogni ragionevole dubbio.

Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è respinto, con compensazione delle spese di lite per la specificità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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