L’interrogatorio preventivo è superfluo per i reati a presunzione cautelare (Cass. pen. Sez. 1 n. 3811 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, l’interrogatorio preventivo previsto dall’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. non deve essere svolto quando il reato contestato rientri nel catalogo di quelli per cui l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, salvo che l’interessato fornisca la positiva dimostrazione dell’inesistenza di tali esigenze. In tali casi, l’omissione dell’interrogatorio non integra alcuna nullità del titolo cautelare. La valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia si sottrae al sindacato di legittimità quando il ricorrente non contesti specificamente la loro reciproca convergenza, valida come riscontro incrociato anche in assenza di identità dei fatti narrati.
Il Fatto
Il Tribunale di Catania, in funzione di tribunale del riesame, rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse di un indagato avverso l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari che ne aveva disposto la custodia cautelare in carcere. La misura era stata applicata per la partecipazione a un’associazione mafiosa armata e a un’associazione dedita al narcotraffico, ritenendo sussistente il pericolo di reiterazione. L’indagato ricorreva per cassazione deducendo plurimi motivi, tra cui la nullità dell’ordinanza cautelare per violazione dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., in relazione all’assenza dei presupposti per l’omissione dell’interrogatorio preventivo, e il vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso nel complesso infondato, affrontando in primo luogo la questione della nullità derivante dall’omesso interrogatorio. Ha premesso che lo stato dell’evoluzione interpretativa sulla novella introdotta dalla legge n. 114/2024 era controverso, con un contrasto tra le sezioni semplici circa la deducibilità della nullità dinanzi al tribunale del riesame, risolto in senso affermativo dalle Sezioni Unite con decisione della stessa data.
Nel caso concreto, la questione è stata comunque superata nel merito. La Corte ha rilevato che per il reato associativo mafioso contestato, commesso con uso di armi, sussistono le esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., trattandosi di delitto rientrante nel catalogo dell’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. e quindi soggetto alla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. In tali ipotesi, l’interrogatorio preventivo non è previsto, dovendosi intervenire in sede cautelare per fronteggiare un reato per il quale la legge presume il pericolo di reiterazione, salvo la positiva dimostrazione dell’inesistenza di esigenze cautelari. L’ulteriore causa di eccettuazione è stata individuata nell’uso delle armi, che il tribunale del riesame aveva correttamente valorizzato.
Quanto alla gravità indiziaria, la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi di ricorso perché non sottoponevano a critica la decisiva argomentazione dell’ordinanza impugnata sulla reciproca convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, valida come riscontro incrociato. Ha richiamato il principio per cui la reciproca conferma dell’attendibilità delle propalazioni non esige che queste attengano all’idem dictum, essendo sufficiente l’univoca implicazione rispetto alla specifica condotta criminosa da provare, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite nel precedente Aquilina.
Analoga declaratoria di inammissibilità ha riguardato il motivo sulle esigenze cautelari, declinato sotto il profilo del difetto di attualità del pericolo. Il ricorrente aveva omesso di confrontarsi con l’accertata persistente operatività del clan di appartenenza e con il ruolo di gestore di una piazza di spaccio particolarmente attiva, non limitandosi a contestare l’attualità ma omettendo di allegare specificamente l’inesistenza delle esigenze cautelari.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 274 c.p.p. – Esigenze cautelari
- Art. 275 c.p.p. – Criteri di scelta delle misure
- Art. 291 c.p.p. – Procedimento applicativo
- Art. 407 c.p.p. – Termini di durata massima delle indagini preliminari