Il diniego di cittadinanza regge sulle notizie di reato anche se archiviate (TAR Lazio n. 10438 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, legge n. 91/1992 è atto di natura amplissima discrezionalità amministrativa, il cui sindacato giurisdizionale si limita alla verifica di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti e della logicità e coerenza della motivazione. Le notizie di reato a carico del richiedente, ancorché non seguite da condanna o concluse con archiviazione, sono valutabili dall’Amministrazione ai fini del giudizio prognostico sulla compiuta integrazione sociale, in virtù del principio di pluriqualificazione del fatto giuridico che prescinde dagli esiti processuali penali.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il decreto con cui il Ministero dell’Interno aveva rigettato l’istanza di concessione della cittadinanza italiana, fondando il diniego sulla notizia di reato del 9.12.2015 per falsità ideologica in atto pubblico ed altre violazioni, oltre che su un procedimento penale pendente presso la Procura di Brescia.
Avverso tale provvedimento veniva dedotta la violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990 e dell’art. 8, comma 1, legge n. 91/1992, contestandosi il carattere sommaria ed incompleta della valutazione amministrativa. Le amministrazioni intimate si costituivano con memoria di mero stile e, all’udienza straordinaria di smaltimento del 22 maggio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, richiamando i precedenti in materia di cittadinanza, rammenta che il riconoscimento dello status di cittadino configura un provvedimento di concessione basato su un potere altamente discrezionale, giacché l’attribuzione della cittadinanza “può” e non “deve” essere concessa. L’inserimento definitivo nella comunità nazionale implica una capacità giuridica speciale, che comporta diritti politici e doveri verso lo Stato-comunità, sicché l’Amministrazione è chiamata a verificare il possesso di qualità quali l’assenza di precedenti penali e una condotta di vita espressiva di integrazione sociale.
Conseguentemente, il sindacato del giudice amministrativo non può estendersi al merito della scelta, riservata all’autonoma valutazione discrezionale dell’Amministrazione, ma si esaurisce nel controllo delle figure sintomatiche dell’eccesso di potere, quali l’illogicità, la contraddittorietà e il difetto di istruttoria.
Nel caso di specie, il diniego è stato ritenuto adeguatamente supportato dalla pluralità di notizie di reato e dal coinvolgimento in un procedimento penale. Il Collegio evidenzia che la circostanza della mancata condanna o dell’archiviazione del procedimento non è dirimente, poiché la valutazione del fatto ai fini amministrativi opera su un piano autonomo e differente rispetto all’accertamento della responsabilità penale: il comportamento costituente fonte della segnalazione resta comunque valutabile quale fatto storico, indicativo di una personalità non incline al rispetto delle regole di civile convivenza.
Le dedotte condizioni di stabile inserimento sociale ed economico non valgono a scalfire il giudizio negativo, trattandosi di requisiti ordinari, costituenti meri prerequisiti e non già elementi di meritevolezza speciale. La ponderazione delle condotte antigiuridiche è, del resto, compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza dopo un anno dal primo diniego. Il ricorso viene pertanto rigettato, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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