Legittimazione al riesame dell’indagato e interesse alla rimozione del vincolo (Cass. pen. Sez. 2 n. 12284 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La persona sottoposta alle indagini è legittimata a proporre richiesta di riesame avverso il sequestro preventivo anche quando non sia titolare del diritto alla restituzione del bene. L’interesse richiesto dagli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. non si identifica con la prospettiva della restituzione materiale della res, ma deve essere correlato agli effetti che la rimozione del vincolo è idonea a produrre sulla posizione soggettiva dell’impugnante, purché sia allegata una situazione giuridica tutelata dall’ordinamento, di natura reale o obbligatoria, concretamente pregiudicata dal sequestro.

Il Fatto

Il Tribunale di Roma aveva rigettato l’istanza di riesame proposta dall’indagato avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. su crediti d’imposta per oltre 16 milioni di euro, in relazione al reato di truffa aggravata. Il Tribunale aveva dichiarato l’istanza inammissibile ritenendo l’indagato privo di interesse, in quanto i beni erano di proprietà della società e non dell’indagato, il quale non avrebbe potuto vantare alcun diritto alla restituzione all’esito dell’eventuale dissequestro. Avverso tale ordinanza l’indagato ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Seconda Sezione ha ritenuto fondato il ricorso, dando continuità al principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 7983 del 2026, intervenute nelle more della trattazione. Le Sezioni Unite avevano composto il contrasto tra l’orientamento che riconosceva all’indagato una legittimazione tendenzialmente incondizionata e quello che richiedeva la titolarità del diritto alla restituzione come condizione di ammissibilità del gravame.

La Corte ha chiarito che l’interesse rilevante non postula necessariamente un collegamento diretto con la res sequestrata, ma deve essere correlato agli effetti che la rimozione del vincolo di indisponibilità produce sulla posizione soggettiva dell’impugnante. Rileva qualsiasi situazione giuridica tutelata dall’ordinamento, di natura tanto reale quanto obbligatoria, che risulti concretamente pregiudicata dall’apposizione del vincolo e rispetto alla quale il dissequestro apporterebbe un’utilità.

Nel caso concreto, il Tribunale aveva omesso di valutare la specifica allegazione del ricorrente, secondo cui il sequestro con funzione impeditiva era stato richiesto e disposto anche nei suoi confronti quale indagato, e non soltanto quale rappresentante della società titolare formale dei beni. Tale elemento meritava verifica alla luce del nuovo principio, poiché la diretta riferibilità della misura alla persona dell’indagato integra la configurabilità di un interesse personale alla contestazione del titolo cautelare.

Il Tribunale, arrestando lo scrutinio alla sola questione della titolarità dei beni, ha erroneamente dichiarato inammissibile il gravame. L’ordinanza è stata pertanto annullata con rinvio per nuovo esame, affinché sia verificata la sussistenza di un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del vincolo sulla posizione dell’indagato. Il motivo concernente la qualificazione del reato nella forma del tentativo è rimasto assorbito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 568 c.p.p.

Tutte le 660 sentenze sull'art. 568 c.p.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *