Stato di necessità non giustifica occupazione stabile di alloggio popolare (Cass. pen. Sez. 7 n. 12289 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di illecita occupazione di un alloggio popolare, la causa di giustificazione dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen. può essere invocata solo per un pericolo attuale e transitorio, non per sopperire alla necessità di trovare un alloggio e risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa. L’edilizia popolare è destinata a risolvere le esigenze abitative dei non abbienti attraverso procedure pubbliche e regolamentate, sicché è irrilevante che il precedente assegnatario abbia liberato l’immobile in favore dell’occupante, spettando tale funzione all’ente pubblico preposto. È altresì preclusa l’applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. in relazione ai reati permanenti, finché la permanenza non sia cessata, in ragione della perdurante compressione del bene giuridico.

Il Fatto

Gli imputati proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo che ne aveva confermato la condanna per i reati di invasione di terreni o edifici ex art. 633 cod. pen., aggravato ai sensi dell’art. 639-bis cod. pen., per l’occupazione arbitraria di un alloggio popolare.

La difesa deduceva, con tre motivi, il vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione riguardo alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati, al mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità e all’esclusione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che i motivi erano inammissibili perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito con argomentazioni giuridicamente corrette.

Con specifico riguardo alla condotta di occupazione, la Corte ne ha ritenuto provata la configurabilità sulla base di molteplici elementi, tra cui la dichiarazione confessoria di uno degli imputati e i sopralluoghi effettuati dagli ispettori. Ha inoltre precisato che è indifferente l’eventuale precedente occupazione dell’immobile da parte di altri soggetti, atteso che ai fini della configurabilità del reato è richiesta l’arbitrarietà della permanenza.

Quanto allo stato di necessità, la Corte ha richiamato il consolidato principio secondo cui, in tema di illecita occupazione di alloggio popolare, la scriminante può essere invocata solo per un pericolo attuale e transitorio. Essa non può invece sopperire alla necessità di reperire un’alloggio per risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa, tanto più che l’edilizia popolare è destinata ai non abbienti attraverso procedure pubbliche regolamentate. La Corte ha altresì ritenuto irrilevante la circostanza che il precedente assegnatario avesse liberato l’immobile in favore degli occupanti, spettando all’ente pubblico preposto tale funzione.

In relazione alla particolare tenuità del fatto, la Corte ha infine ribadito che, trattandosi di reato permanente, l’applicazione della causa di non punibilità è preclusa finché la permanenza non sia cessata, in ragione della perdurante compressione del bene giuridico per effetto della condotta delittuosa.

I ricorsi sono stati pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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