Appello della parte civile nel procedimento davanti al giudice di pace (Cass. pen. Sez. V n. 33696 del 13.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento davanti al giudice di pace, la parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio dell’imputato è legittimata a proporre appello, ai soli effetti della responsabilità civile, avverso le sentenze di proscioglimento pronunciate anche in relazione ai reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena alternativa. L’inappellabilità stabilita dalla seconda parte dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. riguarda esclusivamente l’imputato e il pubblico ministero e non la parte civile, che resta legittimata in forza della regola generale dell’art. 576 cod. proc. pen., applicabile al procedimento davanti al giudice di pace per effetto dell’art. 2 d.lgs. n. 274 del 2000. Il Tribunale che abbia dichiarato inammissibile l’appello della parte civile deve essere censurato.

Il Fatto

Con sentenza dell’11 dicembre 2024 il Giudice di pace di Belpasso aveva assolto l’imputata dal reato di cui all’art. 612 cod. pen. La parte civile ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado.

Il Tribunale di Catania, con ordinanza del 25 febbraio 2025, ha dichiarato inammissibile l’appello ai soli effetti civili, ritenendo che la parte civile non fosse legittimata a impugnare una sentenza di assoluzione relativa a un reato punito con la sola pena pecuniaria. Il Tribunale ha fondato la decisione sull’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come riformato dal d.lgs. n. 150 del 2022. Avverso tale ordinanza la parte civile ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte dà atto che la questione è stata composta dalle Sezioni Unite, le quali hanno affermato che «in tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, la parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio dell’imputato è legittimata a proporre appello, ai soli effetti della responsabilità civile, avverso le sentenze di proscioglimento pronunciate anche in relazione ai reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena alternativa (Sez. U, n. 23406 del 30/01/2025, Cecchini, Rv. 288155)».

Il Supremo Collegio richiama la regola generale dell’art. 576 cod. proc. pen., che riconosce alla parte civile la legittimazione a impugnare, ai soli fini della responsabilità civile, le sentenze di proscioglimento. Tale disposizione è riferibile anche al procedimento davanti al giudice di pace in forza dell’art. 2 d.lgs. n. 274 del 2000.

Ne deriva che l’inappellabilità introdotta dalla seconda parte dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. opera esclusivamente nei confronti dell’imputato e del pubblico ministero. Essa non incide sulla parte civile, che rimane legittimata a proporre appello, ai soli fini civili, avverso qualsiasi tipo di sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio.

La tesi difensiva trova poi conferma nell’ipotesi specifica dell’art. 38 d.lgs. n. 274 del 2000, che non ricorre nel caso concreto, restando ferma la legittimazione della parte civile in applicazione della regola generale.

Il secondo motivo, relativo alla mancata riqualificazione dell’impugnazione ex art. 568 cod. proc. pen., resta assorbito dall’accoglimento del primo. Pertanto l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con contestuale trasmissione degli atti al Tribunale di Catania per il giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *