Appello avverso proscioglimento ex art. 131-bis nel rito abbreviato va convertito in ricorso (Cass. pen. n. 31861/2026)

Principi di diritto (Massima)
Allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice adito, prescindendo da ogni analisi valutativa sull’indicazione della parte, deve limitarsi, a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento e l’esistenza di una voluntas impugnationis, quindi a trasmettere gli atti al giudice competente, anche senza un atto giurisdizionale. La sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. emessa all’esito del giudizio abbreviato non è appellabile dall’imputato ai sensi dell’art. 443, comma 1, cod. proc. pen.; l’appello proposto deve essere convertito in ricorso per cassazione e non dichiarato inammissibile. L’accertamento dell’inammissibilità dell’atto introduttivo impedisce la declaratoria di improcedibilità dell’azione penale per superamento dei termini, perché l’inammissibilità logicamente precede il decorso dei termini anche se dichiarata dopo.

Il Fatto

Il Tribunale di Rieti, all’esito del giudizio abbreviato, proscioglieva l’imputato dal reato di cui all’art. 385 cod. pen. perché non punibile per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. Il difensore proponeva appello chiedendo l’assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato. La Corte d’appello di Roma convertiva l’appello in ricorso per cassazione e trasmetteva gli atti alla Corte suprema. Il difensore depositava motivi nuovi sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevare l’improcedibilità ex art. 344-bis, commi 1 e 3, cod. proc. pen., e chiedeva che fosse la Cassazione a dichiararla.

Il Pubblico Ministero concludeva per l’annullamento senza rinvio; la difesa si associava alle conclusioni del Procuratore Generale.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene l’atto di appello, qualificato come ricorso, inammissibile perché versato in fatto. Preliminarmente rileva che la Corte d’appello ha correttamente disposto la sola trasmissione degli atti ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., senza adottare altre decisioni. Essendo la sentenza emessa all’esito del giudizio abbreviato e trattandosi di proscioglimento, ai sensi dell’art. 443, comma 1, cod. proc. pen. non era appellabile dall’imputato, ma esperibile il solo ricorso per cassazione. Richiama le Sezioni Unite secondo cui, se un provvedimento è impugnato con mezzo diverso da quello prescritto, il giudice adito deve prendere atto della voluntas impugnationis e trasmettere gli atti al giudice competente, qualificazione riservata al giudice competente a conoscere dell’ammissibilità e della fondatezza. Il solo limite è la non impugnabilità del provvedimento.

La Corte distingue l’operazione di qualificazione dalla conversione in senso tecnico, cui si riferiscono gli artt. 569, commi 2 e 3, e 580 cod. proc. pen. Ribadisce che, in caso di proscioglimento ex art. 131-bis emesso nel rito abbreviato, l’appello dell’imputato non va dichiarato inammissibile ma convertito in ricorso ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

Quanto all’improcedibilità, la Corte afferma che l’accertamento dell’inammissibilità dell’atto introduttivo la impedisce, perché la circostanza che l’inammissibilità sia dichiarata dopo il decorso dei termini non esclude che essa logicamente li preceda. L’esigenza di ragionevole durata non può elidere il rispetto delle regole sulla corretta instaurazione del rapporto processuale. Il ricorso è inammissibile nel merito: a fronte di motivazione congrua, il ricorrente prospetta una lettura alternativa delle prove. Il ricorrente era stato rinvenuto sulla pubblica via antistante il condominio, luogo non pertinenziale all’abitazione secondo il consolidato orientamento in tema di evasione dalla detenzione domiciliare. Segue la condanna alle spese e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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