Lieve entità non assorbe la tenuità del danno: inammissibile il ricorso (Cass. pen. Sez. 7 n. 17169 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che confermi la condanna per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è inammissibile per manifesta infondatezza quando i motivi dedotti si risolvano in una mera riproposizione di doglianze già esaminate e confutate con motivazione adeguata e non illogica. In tema di trattamento sanzionatorio, la continuazione esterna con fatti giudicati con sentenza irrevocabile comporta l’applicazione di un solo aumento di pena, mentre la mancata applicazione dell’aumento per la continuazione interna, in assenza di specifica doglianza e in presenza di un più favorevole trattamento sanzionatorio, non è emendabile dal giudice di appello per divieto di reformatio in peius. Il riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 non implica automaticamente il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., atteso che i due istituti operano su piani distinti, dovendo la tenuità del danno essere valutata alla stregua della complessiva gravità del fatto e della capacità a delinquere dell’agente.
Il Fatto
Con sentenza del 14 ottobre 2025 la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia emessa il 16 settembre 2024 dal Tribunale di Monza, che aveva giudicato l’imputato colpevole del delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per due episodi di cessione di sostanze stupefacenti.
Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il vizio di motivazione con riguardo all’aumento di pena a titolo di continuazione e al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. che la sentenza impugnata avrebbe ingiustificatamente negato, sovrapponendo due piani distinti: quello della lieve entità del fatto e quello della tenuità del danno.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nella sua articolata motivazione, ha preliminarmente premesso che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata, pronunciandosi sulle questioni riprodotte, contiene una motivazione solida e adeguata, priva di illogicità manifesta e, pertanto, non censurabile in sede di legittimità.
Con specifico riferimento al trattamento sanzionatorio, la Corte ha rilevato che il giudice di appello aveva esaminato il tema sotto i diversi profili sollevati, relativi alla recidiva, al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e all’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. Quanto alla dedotta continuazione, la sentenza aveva sottolineato come il primo giudice, individuata la pena base, avesse applicato un solo aumento per la continuazione esterna con i fatti di cui alla sentenza della Corte di appello di Milano del 16 aprile 2024, irrevocabile il 1° giugno 2024, ma non quello per la continuazione interna, pur dovuto in ragione dei due episodi di cessione contestati. Da ciò la Corte ha tratto che nessun vizio motivazionale sussisteva, vertendosi invece in un’ipotesi di più favorevole trattamento sanzionatorio, non emendabile dal giudice di appello per il divieto di reformatio in peius.
In ordine all’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., la Corte ha ritenuto corretta la duplice ragione posta a fondamento della sua negazione. In primo luogo, la sostanziale genericità degli argomenti impiegati dal ricorrente, legati alla mera deduzione di un profitto di 40 euro. In secondo luogo, la considerazione che il profilo della limitata gravità era stato già ampiamente valorizzato attraverso il riconoscimento dell’ipotesi attenuata ex comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con la recidiva.
La Corte ha infine ribadito la molteplicità delle cessioni contestate, sintomatica della continuità dell’azione illecita e dell’inserimento dell’imputato in un’attività di spaccio non occasionale, tale da non consentire il riconoscimento dell’attenuante richiesta. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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