Inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 599-bis c.p.p. (Cass. pen. Sez. 7 n. 17172 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. La rinuncia ai motivi di appello in punto di responsabilità e l’accordo sulla pena implicano la rinuncia a qualsivoglia doglianza concernente la mancata applicazione di una causa di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., non essendo configurabile un obbligo motivazionale del giudice d’appello su censure ormai precluse.
Il Fatto
Con sentenza del 07/11/2025, la Corte di Appello di Catanzaro, pronunciandosi ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminava la pena inflitta all’imputato in seguito all’accordo intervenuto tra le parti. Il provvedimento originario era stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari in data 12/02/2025.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, proponeva ricorso per cassazione, senza richiedere l’annullamento con rinvio, ma limitandosi a censurare l’assenza di motivazione in ordine alla possibile applicazione di una causa di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente richiamato la disciplina normativa di riferimento, evidenziando che l’art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen. consente alle parti di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi, qualora l’accordo comporti una nuova determinazione della pena.
Il Collegio ha poi richiamato il disposto dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., che prevede la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura del ricorso contro le sentenze pronunciate ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., salvo la possibilità di ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.
Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha rilevato come l’imputato, in sede di appello, avesse rinunciato ai motivi di gravame in punto di responsabilità e concordato il trattamento sanzionatorio. Tale condotta implica, a giudizio del Collegio, una rinuncia implicita alle doglianze sollevate in sede di legittimità, ivi compresa quella relativa all’eventuale applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen..
La censura è stata, inoltre, ritenuta del tutto generica, non essendo stata prospettata alcuna specifica circostanza dalla quale potesse emergere una causa di non punibilità. La mancanza di un obbligo motivazionale in capo al giudice d’appello deriva dalla natura stessa dell’accordo, che preclude la possibilità di rimettere in discussione profili già definiti con la rinuncia ai motivi.
Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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