Aggravamento della misura nelle more del riesame e persistente interesse all’impugnazione (Cass. pen. Sez. 6 n. 17599 del 15.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di aggravamento della misura cautelare disposto nelle more del giudizio di riesame, sussiste l’interesse dell’indagato alla decisione del gravame con cui si contesti l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza ovvero delle esigenze cautelari. La sostituzione della misura originaria con una più afflittiva non equivale a perdita di efficacia del titolo cautelare, che permane quale presupposto logico-giuridico del provvedimento di aggravamento. L’annullamento dell’ordinanza genetica comporta la caducazione, ai sensi dell’art. 185 cod. proc. pen., anche della misura aggravata. Non è necessaria, in tale evenienza, l’allegazione di un interesse ulteriore, quale la prospettiva di una domanda di riparazione per ingiusta detenzione.

Il Fatto

L’indagata ricorreva per riesame avverso l’ordinanza genetica con cui il Giudice per le indagini preliminari di Firenze aveva applicato la misura degli arresti domiciliari per due ipotesi di favoreggiamento personale, con prescrizioni aggiuntive consistenti in divieti di comunicazione.

Nelle more del giudizio, il Giudice disponeva l’aggravamento della misura in quella della custodia cautelare in carcere, per la violazione delle prescrizioni, e concedeva una proroga dei termini di custodia per ulteriori indagini. Il Tribunale del riesame dichiarava inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo venuto meno il titolo fondativo della misura originaria e avulsa dal proprio perimetro cognitivo l’ordinanza di aggravamento.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione censura la decisione del Tribunale, rilevando un’erronea premessa in fatto e una non corretta interpretazione normativa. Quanto al primo profilo, alla data dell’udienza di riesame il termine di efficacia della misura era ancora pendente, essendo stata disposta la proroga prima della scadenza. In diritto, la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere non è equiparabile alla perdita di efficacia del presidio cautelare: il titolo era stato modificato in peius, così che l’interesse alla decisione risultava anzi accresciuto.

La verifica delle condizioni di ammissibilità della cautela costituisce un prius logico rispetto all’aggravamento, la cui esistenza presuppone quella dell’ordinanza genetica. L’eventuale annullamento di quest’ultima, per insussistenza dei gravi indizi o delle esigenze, determina la caducazione anche del provvedimento successivo ai sensi dell’art. 185 cod. proc. pen. L’opposta impostazione priverebbe l’indagato di un mezzo di impugnazione pieno, relegandolo al rimedio devolutivo e parziale dell’appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen.

Quanto alla proroga dei termini disposta ai sensi dell’art. 305, comma 2, cod. proc. pen., istituto di carattere eccezionale, la Corte evidenzia che anche in tal caso è configurabile l’interesse alla pronuncia nel merito sul riesame, non potendo i relativi presupposti essere accertati prescindendo dall’esame dell’ordinanza genetica. Il requisito motivazionale relativo alla indispensabilità della protrazione è stato richiamato secondo la giurisprudenza di legittimità.

La Corte esclude infine la rilevanza della sopravvenuta revoca della misura, disposta dal Giudice per le indagini preliminari dopo l’ordinanza impugnata. I requisiti formali per la coltivazione del ricorso ai fini della riparazione per ingiusta detenzione risultano soddisfatti, essendo il ricorso espressamente finalizzato a tale scopo e munito di procura speciale. L’ordinanza impugnata viene conseguentemente annullata con rinvio al Tribunale di Firenze per il giudizio di riesame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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