Riserve nei concorsi scolastici e computo vincitori per merito (TAR Lazio n. 8334 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel concorso pubblico per il reclutamento del personale docente, il limite percentuale delle riserve di posti di cui all’art. 5 d.P.R. n. 487/1994 non è violato qualora i candidati in possesso del titolo di riserva, risultati vincitori per merito, non vengano computati nella quota ad essi riservata. La riserva deve, infatti, favorire effettivamente l’immissione in ruolo del beneficiario, sicché il calcolo dei posti ad essa destinati non può includere coloro che abbiano già conseguito il ruolo in base alle ordinarie regole del merito. Il diniego di accesso opposto al candidato che chieda di conoscere i titoli e i verbali relativi ai concorrenti collocati in posizione poziore è illegittimo, poiché l’interesse ostensivo, funzionale alla difesa in giudizio, prevale sull’esigenza di riservatezza dei controinteressati ed è soddisfatto solo con l’esibizione della documentazione richiesta.
Il Fatto
Una docente partecipava al concorso ordinario per la classe di concorso A022, bandito con decreto dipartimentale n. 2575/2023, conseguendo un punteggio complessivo di 208,50 punti. Non inserita nella graduatoria dei vincitori, impugnava gli atti della procedura, lamentando la violazione del limite del 50% delle riserve per il personale con tre anni di anzianità: su 548 posti, 314 sarebbero stati assegnati a candidati “riservisti”. Contestava, inoltre, il diniego di accesso opposto alla richiesta di conoscere la graduatoria degli idonei e i verbali di valutazione dei candidati collocati in posizione più vantaggiosa.
La Motivazione della Corte
La domanda di annullamento è stata respinta. Il Collegio ha ritenuto che l’amministrazione avesse correttamente applicato il disposto dell’art. 5 d.P.R. n. 487/1994, non computando nella quota di riserva i candidati che, pur in possesso del relativo titolo, erano risultati vincitori per merito. Il punteggio utile per l’ingresso per merito si attestava a 210,75 punti, superiore a quello della ricorrente, il cui punteggio non le avrebbe comunque consentito di risultare vincitrice.
La sentenza, richiamando i propri precedenti (sentt. n. 14824/2025, n. 21450/2025 e n. 1679/2026), ha aderito all’orientamento secondo cui il candidato interno o comunque riservatario che vince per merito non satura la quota di riserva, poiché la stessa mira a consentire al beneficiario di superare una situazione di svantaggio e di accedere al ruolo proprio grazie al trattamento di favore. Diverso è il caso delle riserve per le scuole militari, per le quali la lex specialis prevedeva espressamente il diverso criterio di computo.
Quanto alla domanda di annullamento del diniego di accesso, il ricorso è stato accolto. Il Tribunale ha chiarito che il candidato ha un interesse qualificato a conoscere l’elenco graduato degli idonei non vincitori, anche in assenza di un obbligo di pubblicazione. L’accesso ai verbali e ai titoli dei candidati collocati in posizione poziore è funzionale alla verifica della correttezza delle operazioni concorsuali e all’esercizio del diritto di difesa ex art. 24 Cost., prevalendo sulle esigenze di riservatezza dei controinteressati.
Il Collegio ha infine precisato che le difficoltà conoscitive derivanti dall’utilizzo di sistemi informatici non possono essere opposte al richiedente, dovendo l’attività amministrativa informatizzata rispettare i principi di trasparenza e conoscibilità, con una irriducibile “riserva di umanità”. L’amministrazione è stata quindi condannata a rinnovare l’esame dell’istanza di accesso, previa verifica della persistenza dell’interesse ostensivo alla luce della pubblicazione della graduatoria degli idonei e previo contraddittorio con i controinteressati. Le spese sono state compensate per la novità della questione.
Nota della Redazione
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