Doppia conforme e inammissibilità del travisamento della prova in Cassazione (Cass. pen. Sez. 2 n. 19588 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando la sentenza di appello si salda con quella di primo grado, sia attraverso ripetuti richiami sia adottando i medesimi criteri di valutazione delle prove, le due decisioni costituiscono un unico complessivo corpo decisionale (cosiddetta doppia conforme). In tale evenienza, il vizio di travisamento della prova è deducibile in cassazione solo se il giudice di appello abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero se entrambi i giudici di merito siano incorsi nel medesimo travisamento di evidenza macroscopica. Non sono invece deducibili censure che attacchino la persuasività o l’adeguatezza della motivazione, ovvero che sollecitino una differente comparazione del significato probatorio delle prove, risolvendosi in una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. La notifica dell’atto di impugnazione prevista dall’art. 584 cod. proc. pen. va eseguita solo nei confronti della parte privata e non del suo difensore.
Il Fatto
La Corte d’appello di Trieste confermava la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Pordenone che aveva condannato l’imputato per estorsione continuata ai danni della parte civile, costituitasi per il risarcimento del danno, assolvendolo invece per il reato di usura continuata e pluriaggravata perché il fatto non sussiste. La parte civile proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo, l’omessa motivazione e l’omesso esame della documentazione processuale in base alla quale le autovetture cedute all’imputato non erano oggetto di scambi commerciali, ma costituivano esse stesse parte del prezzo dell’interesse preteso in restituzione del prestito.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte ha rigettato le eccezioni di nullità sollevate dal difensore dell’imputato per l’asserita omessa notifica degli avvisi ex artt. 584 e 610 cod. proc. pen. Quanto al primo profilo, ha ribadito il principio espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza “Innocenti” (Sez. U, n. 12878 del 29/01/2003), secondo cui la notifica dell’atto di impugnazione alla parte privata va eseguita solo nei confronti della parte medesima e non del difensore. Quanto al secondo, ha rilevato che il difensore aveva avuto conoscenza della data dell’udienza e non aveva avanzato alcuna richiesta di partecipazione.
Nel merito, la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, richiamando il consolidato orientamento in tema di “doppia conforme”. Ha quindi escluso che le censure della parte civile fossero idonee a evidenziare un travisamento della prova, in quanto non si confrontavano compiutamente con la motivazione dei giudici di merito, che avevano diffusamente argomentato la plausibilità dell’esistenza di rapporti commerciali tra le parti, e si risolvevano nella sollecitazione a una diversa valutazione del compendio probatorio.
I giudici di merito avevano infatti escluso la sussistenza del reato di usura per l’impossibilità di determinare con certezza l’entità del prestito e la quota delle somme versate riconducibile a interessi, stante la compresenza di rapporti commerciali. Tale motivazione, ha osservato la Corte, risulta priva di contraddizioni e illogicità manifeste. La Corte ha altresì chiarito che non sono deducibili in cassazione censure che, come quelle del ricorrente, attacchino la persuasività della motivazione o sollecitino una differente comparazione dei significati probatori, spettando al giudice di merito la valutazione sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa, della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 584 c.p.p. – Notificazione della impugnazione
- Art. 610 c.p.p. – Atti preliminari
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso