Il mendacio dichiarativo sui precedenti penali giustifica il diniego di cittadinanza (TAR Lazio n. 7705 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ex art. 9, comma 1, legge n. 91/1992 costituisce esercizio di potere ampliamente discrezionale, sindacabile solo per eccesso di potere nelle figure sintomatiche dell’illogicità, dell’irragionevolezza o del difetto di motivazione. La valutazione dell’Amministrazione può tenere conto di condanne penali definitive anche risalenti: la riabilitazione, pur eliminando le conseguenze penali, non priva il fatto storico del suo valore sintomatico ai fini del giudizio di integrazione sociale. L’omessa dichiarazione dei precedenti penali nella domanda di naturalizzazione integra un mendacio dichiarativo che, ove non automaticamente ostativo ex art. 75 d.P.R. n. 445/2000, è comunque valutabile come indice di insufficiente adesione ai valori dell’ordinamento.
Il Fatto
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso proposto avverso il decreto prefettizio di diniego della domanda di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992. L’Amministrazione aveva negato il riconoscimento dello status civitatis sulla base di pregiudizi penali emersi a carico dell’istante, tra cui due condanne definitive e diverse notizie di reato, nonché dell’omessa dichiarazione dei precedenti nella domanda di naturalizzazione.
La ricorrente contestava la mancata considerazione del proprio percorso di integrazione e della durata del soggiorno, nonché l’erronea valutazione dei precedenti, eccependo, tra l’altro, l’avvenuta riabilitazione in relazione a una delle condanne e la mancata iscrizione dell’altra nel certificato penale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto ribadito che l’acquisizione della cittadinanza per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento concessorio che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione, trattandosi di esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini. Ne consegue che il sindacato del giudice amministrativo non può estendersi al merito della scelta, ma si esaurisce nella verifica del sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e della logicità e ragionevolezza della motivazione.
Applicando tali coordinate al caso di specie, il TAR ha ritenuto non manifestamente illogica la valutazione dell’Amministrazione, risultando a carico dell’istante due condanne definitive, entrambe attestate dal certificato del casellario giudiziale. Quanto alla riabilitazione, il Collegio ha richiamato il principio della cd. pluriqualificazione dei fatti giuridici: sul piano amministrativo, la valutazione ha riguardo all’interesse pubblico alla tutela dell’ordinamento, sicché il fatto storico, pur riabilitato, conserva valenza sintomatica di una personalità non incline al rispetto delle norme.
Il Tribunale ha inoltre evidenziato che la condanna per lesione personale rientra tra i reati automaticamente ostativi ex art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 91/1992, essendo punita con pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni. L’omessa dichiarazione dei precedenti, poi, è stata valorizzata come condotta sintomatica di insufficiente adesione ai valori dell’ordinamento, assumendo rilievo il principio di autoresponsabilità che informa le dichiarazioni sostitutive di cui al d.P.R. n. 445/2000.
Infine, il Collegio ha osservato che il diniego non preclude la ripresentazione dell’istanza e non interferisce con la vita privata e familiare dell’interessato, potendo questi rimanere in Italia alle medesime condizioni. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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