Competenza territoriale per il rientro di un impianto nel sistema EU ETS (TAR Lazio n. 7401 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di competenza territoriale inderogabile dei tribunali amministrativi, l’art. 13, commi 1 e 2, cod. proc. amm. delinea i rapporti tra il criterio della sede e quello dell’efficacia spaziale secondo una logica di complementarietà e reciproca integrazione. Il criterio ordinario, rappresentato dalla sede dell’autorità amministrativa cui fa capo l’esercizio del potere oggetto della controversia, cede il passo a quello dell’efficacia spaziale nel caso in cui la potestà pubblicistica spieghi i propri effetti diretti esclusivamente nell’ambito territoriale di un tribunale periferico. In tal caso, la competenza spetta al tribunale nella cui circoscrizione tali effetti si verificano, anche quando l’atto sia stato adottato da un organo centrale dell’amministrazione statale. Ne consegue che la controversia concernente il rientro di un impianto nel sistema EU ETS, i cui effetti si esauriscono nell’ambito territoriale di una sola regione, appartiene alla competenza del TAR di quella circoscrizione.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce, in forza di un’autorizzazione rilasciata nel 2011, un impianto di combustione di carburanti con capacità installata di 121,716 MWt, situato all’interno di una struttura ospedaliera nella Regione Friuli Venezia Giulia. Il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE ha disposto, con deliberazione del 9 settembre 2025, il rientro dell’impianto nel sistema EU ETS, istituito dalla Direttiva 2003/87/CE, a causa del superamento nell’anno 2024 della soglia di export del 15%. Tale determinazione comporta per l’impianto l’obbligo di monitorare, comunicare e compensare le proprie emissioni attraverso l’acquisto e la restituzione di quote. La società ha impugnato la deliberazione e la successiva nota del Comitato recante gli adempienti conseguenti al rientro, deducendo che l’amministrazione avrebbe applicato una disciplina non applicabile al caso specifico.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente rilevato, all’udienza pubblica, la possibile incompetenza territoriale del tribunale adito, dando avviso al difensore della parte ricorrente. L’analisi è stata condotta alla luce dell’art. 13, commi 1 e 2, cod. proc. amm., che regola i rapporti tra il criterio della sede dell’autorità amministrativa e quello dell’efficacia spaziale del provvedimento.
Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale, espresso, tra le altre, da Consiglio di Stato, Sez. V, 1° dicembre 2022, n. 10561, secondo cui il criterio ordinario della sede cede il passo a quello dell’efficacia spaziale quando la potestà pubblicistica spieghi i propri effetti diretti esclusivamente nell’ambito territoriale di un tribunale periferico. In tale evenienza, la competenza spetta al tribunale nella cui circoscrizione gli effetti si verificano, anche se l’atto proviene da un organo centrale dello Stato.
Applicando tali coordinate al caso di specie, il TAR ha osservato che i provvedimenti impugnati riguardano un impianto sito nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, con effetti circoscritti solo a livello regionale. La deliberazione impugnata incide unicamente sull’operatività di detto impianto, il quale, per effetto del rientro nel sistema EU ETS, risulta assoggettato all’applicazione delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di emissioni di gas serra. Il Collegio ha richiamato, in termini, le proprie precedenti ordinanze n. 1338 del 22 gennaio 2026 e n. 3146 del 19 febbraio 2026.
Il TAR Lazio ha pertanto dichiarato la propria incompetenza territoriale, ai sensi degli artt. 13 e 15 cod. proc. amm., indicando quale giudice competente il TAR Friuli Venezia Giulia, presso il quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge. La peculiarità della vicenda ha giustificato la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.