Il favor per il co-siting non impone la co-ubicazione assoluta e le fondazioni (Cons. Stato n. 8073 del 08.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il criterio preferenziale di localizzazione che impone la condivisione degli impianti esistenti non si traduce in un obbligo assoluto di co-ubicazione: l’impossibilità tecnica che consente la localizzazione autonoma va valutata in modo rigoroso e deve assumere carattere di assolutezza, non di relatività, non potendosi ravvisare in un mero dissenso del titolare del traliccio o in valutazioni tecniche opinabili. Le stazioni radio base, pur assimilate alle opere di urbanizzazione primaria, restano soggette alle fasce di rispetto stradale, e la deroga dell’art. 231, comma 3, cod. strada va letta in senso restrittivo, limitata alle procedure autorizzative e agli oneri di occupazione.
Il Fatto
La società ha presentato al SUAP un’istanza di autorizzazione, ex art. 87 del d.lgs. n. 259/2003, per installare un impianto di telefonia su un palo di circa trenta metri, con tre antenne, su suolo del Comune resistente. Il titolo rilasciato è stato annullato in autotutela dopo che i proprietari dell’abitazione vicina avevano impugnato un precedente provvedimento e la società aveva rinunciato al primo titolo, ripresentando il medesimo progetto: si era formato un silenzio assenso, poi ritirato per contrasto con il piano di localizzazione comunale e con la fascia di rispetto stradale.
Il TAR ha respinto il ricorso della società. In appello si contestano quattro ragioni dell’annullamento e la sussistenza dei presupposti dell’autotutela.
La Motivazione della Corte
Sul co-siting il Collegio chiarisce che la disciplina urbanistica richiamata dal piano comunale non impone un obbligo automatico di condivisione, ma individua quella soluzione come criterio preferenziale, da seguire “se tecnicamente possibile”, in ragione del contenimento del consumo di suolo. Nessuna interferenza sussiste con i poteri in materia di condivisione di infrastrutture già attribuiti all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, poiché il profilo in gioco è quello dell’impatto urbanistico dell’opera.
L’impossibilità tecnica deve quindi essere assoluta. Non la integra il mancato consenso del titolare del traliccio: non constano atti formali di dissenso, esiste un accordo quadro tra le due società e il verbale di sopralluogo che annotava l’assenza di spazio è privo di supporto tecnico e contraddetto dal piano annuale degli impianti. Le consulenze convergono sulla praticabilità della co-ubicazione, previo adeguamento strutturale. Un successivo intervento di altro operatore sul medesimo traliccio, con asseverazione statica di idoneità, conferma la valutazione comunale e ridimensiona i prospettati inconvenienti radioelettrici.
Sulla fascia di rispetto, è jus receptum che anche le stazioni radio base rispettino le distanze dalle strade. L’art. 26, comma 2, d.P.R. n. 495/1992 fissa una distanza minima, non un divieto di estenderla: il Comune può prevedere una soglia maggiore, se non manifestamente irragionevole. L’aumento di cinque metri appare contenuto e giustificato dalla specificità del territorio collinare. La deroga dell’art. 231, comma 3, cod. strada opera solo per il capo I del titolo II, cioè per le procedure autorizzative e gli oneri di occupazione; una lettura estensiva renderebbe posizionabili tali infrastrutture ovunque, in spregio alla sicurezza della circolazione. La platea e le fondazioni, sopraelevate di 25-30 cm, costituiscono ostacolo potenziale.
Quanto alle misure di mitigazione, è il piano comunale a imporle ex ante: l’istanza deve essere completa, anche in vista del meccanismo del silenzio assenso. La difformità tra piano annuale e sito, ammessa dalla stessa appellante in 9-10 metri, integra violazione della disciplina regionale, non avendo la società allegato ragioni di indifferibilità e urgenza.
Infine, l’autotutela è sorretta da un interesse pubblico adeguatamente motivato, individuato nella sicurezza stradale, e dalla condotta omissiva della società in sede dichiarativa, che rende recessivo l’affidamento. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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