Abuso di posizione dominante e diffida rinegoziale come illecito permanente (TAR Lazio n. 7052 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’abuso di posizione dominante che si estrinseca in un fascio di accordi di esclusiva su più livelli della filiera produttiva integra un illecito permanente, la cui durata non coincide con la data di stipulazione dell’ultimo contratto, ma si protrae fintanto che gli accordi spiegano i loro effetti anticoncorrenziali sul mercato. La mancata prova, da parte dell’Autorità, della sussistenza della posizione dominante in un periodo successivo non determina l’illegittimità dell’accertamento, ma soltanto la delimitazione temporale dell’infrazione. In tale contesto, la diffida a rinegoziare i contratti ancora vigenti costituisce esercizio doveroso del potere inibitorio, volto a rimuovere gli effetti attuali dell’illecito, e non presuppone l’accertamento di una sua prosecuzione.
Il Fatto
La società, attiva nella produzione di bioplastiche e titolare del marchio Mater-Bi, impugnava dinanzi al TAR Lazio la decisione con cui l’Autorità garante della concorrenza e del mercato aveva accertato un abuso di posizione dominante di natura escludente nel mercato degli shopper bio-compostabili, irrogando una sanzione pecuniaria e intimando la cessazione delle condotte e la revisione dei contratti in essere. L’abuso contestato si sostanziava in un sistema di esclusive a doppio livello: accordi con i trasformatori, vincolati all’approvvigionamento esclusivo del Mater-Bi, e contestuali pattuizioni con la grande distribuzione organizzata, obbligata ad acquistare i sacchetti solo dai licenziatari del marchio. Avverso tale provvedimento la società proponeva ricorso, articolando plurimi motivi di censura.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso, esaminando congiuntamente i primi quattro motivi. La Corte evidenzia come la condotta contestata, lungi dal costituire una somma di accordi singolarmente leciti, realizzi una strategia unitaria e teleologicamente orientata alla chiusura del mercato. Il sistema duale di esclusive, catturando la domanda della g.d.o. e vincolando i principali trasformatori, determina un effetto di trascinamento che preclude ai concorrenti l’accesso a uno sbocco commerciale essenziale. La durata annuale degli accordi e la presenza di recesso ad nutum non rendono contendibile la domanda, atteso che gli incentivi economici e la continuità delle forniture rendono anti-economica l’uscita dalla rete.
Quanto alla definizione del mercato rilevante, il TAR condivide la distinzione merceologica tra sacchetti l.p.b., v.l.p.b. e per la spazzatura, escludendo la sostituibilità dal lato dell’offerta in ragione della necessaria specializzazione produttiva. Sul piano geografico, la frammentazione normativa tra Stati membri, frutto del recepimento disomogeneo della direttiva, giustifica la limitazione al territorio nazionale. Le quote di mercato, superiori al 50% e stabili nel periodo considerato, unitamente alla titolarità di una licenza esclusiva su un componente essenziale, confermano la sussistenza della posizione dominante.
Centrale è la qualificazione dell’illecito come permanente. La Corte esclude che l’abuso si sia consumato con la stipulazione dell’ultimo accordo con la g.d.o., rilevando come la condotta, articolata in un fascio di pattuizioni, continui a produrre effetti lesivi fintanto che i contratti spiegano la loro efficacia. Il termine del 31 dicembre 2023, individuato dall’Autorità, non segna la cessazione dell’illecito, ma il limite dell’accertamento, oltre il quale manca la prova piena di un presupposto della fattispecie, ossia la posizione dominante. Su tale base, la diffida a rinegoziare i contratti vigenti risulta doverosa, essendo funzionale a rimuovere gli effetti attuali della condotta anticoncorrenziale.
Con riferimento alla sanzione, il Collegio giudica congruo il coefficiente di gravità del 7,5%, inferiore al massimo edittale, e non riconosce le circostanze attenuanti invocate, non configurando né la cessazione spontanea dell’illecito né l’adozione di un programma di compliance elementi idonei a fondare una riduzione. Il ricorso è integralmente respinto con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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