L’assegnazione pregressa ERP preclude la regolarizzazione successiva dell’occupazione abusiva (TAR Lazio n. 6117 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’assegnazione in regolarizzazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica ex art. 22, co. 140 ss., l.r. Lazio n. 1/2020 è preclusa a chi abbia già beneficiato di una precedente assegnazione di alloggio ERP, ai sensi dell’art. 22, co. 141, lett. b), l.r. n. 1/2020 e dell’art. 11, co. 1, lett. d), l.r. n. 12/1999. L’occupazione abusiva del primo alloggio da parte di terzi non integra la causa di esclusione della “inutilizzabilità” del bene, che deve intendersi quale impossibilità oggettiva e permanente di utilizzo, non potendo l’assegnatario giovarsi di impedimenti di mero fatto derivanti dalla mancata denuncia dell’altrui condotta illecita. La mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina l’annullabilità del provvedimento di diniego avente natura vincolata ex art. 21-octies, co. 2, l. n. 241/1990, e il decorso del tempo non radica alcun legittimo affidamento in capo all’occupante abusivo.
Il Fatto
La ricorrente, già assegnataria di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, impugnava la determinazione dirigenziale con cui Roma Capitale aveva rigettato la sua domanda di assegnazione in regolarizzazione di un diverso alloggio ERP, occupato sine titulo. L’amministrazione fondava il diniego sulla circostanza che la ricorrente avesse già beneficiato in passato di un’assegnazione di alloggio pubblico, circostanza che l’art. 22, co. 141, lett. b), l.r. Lazio n. 1/2020 considera preclusiva della regolarizzazione.
La ricorrente deduceva: l’illegittimità del diniego per essere il primo alloggio stato occupato abusivamente da terzi; la mancata comunicazione di avvio del procedimento e la violazione del termine per provvedere; la violazione del legittimo affidamento, avendo la stessa vissuto in immobili di edilizia pubblica per oltre trent’anni.
La Motivazione del TAR Lazio
Il Collegio ha respinto il ricorso rilevando che la preclusione alla regolarizzazione discende direttamente dalla legge per chi abbia già beneficiato di una precedente assegnazione di alloggio ERP. La finalità della norma è quella di impedire che il già assegnatario, che non si sia allontanato dall’alloggio per fatti oggettivi a sé non imputabili, ottenga il godimento di un ulteriore immobile a spese della collettività, potendo di fatto scegliere la sistemazione più gradita e aggirando la rigida formalizzazione che presiede all’assegnazione.
Quanto alla dedotta occupazione abusiva del primo alloggio da parte di terzi, il Tribunale ha escluso che essa possa configurare l’esimente dell’inutilizzabilità del bene, che l’art. 11, co. 1, lett. d), l.r. n. 12/1999 pone sullo stesso piano del perimento e dell’espropriazione per pubblica utilità. L’inutilizzabilità deve consistere in un’impossibilità oggettiva e permanente di utilizzo, mentre l’occupazione di terzi non rende di per sé inutilizzabile il bene, atteso il potere-dovere dell’assegnatario di denunciare l’altrui condotta illecita alle autorità competenti; gli impedimenti di mero fatto rappresentati dalla ricorrente sono stati ritenuti irrilevanti.
In relazione alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, il Collegio ha richiamato il proprio precedente di cui alla sentenza n. 21258/2024, affermando che tale omissione non vizia il provvedimento avente natura vincolata. In ogni caso, ai sensi dell’art. 21-octies, co. 2, l. n. 241/1990, il provvedimento non è annullabile quando l’amministrazione dimostri in giudizio che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato. Quanto alla dedotta violazione dei termini procedimentali, il Tribunale ha ribadito che i termini del procedimento amministrativo sono ordinatori — salvo diversa espressa previsione — e che la loro violazione non determina la consumazione del potere, potendo al più rilevare ai fini risarcitori.
Infine, il Collegio ha escluso la configurabilità di un affidamento legittimo in capo all’occupante abusivo: la giurisprudenza ha chiarito che il decorso del tempo successivo alla presentazione dell’istanza di regolarizzazione non genera alcun affidamento tutelabile, non potendo l’inerzia dell’amministrazione nell’esercizio di un potere finalizzato alla tutela di rilevanti interessi pubblici radicare un’aspettativa giuridicamente qualificata. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese per la novità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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