Divieto di cumulo nel processo amministrativo per atti autonomi di diniego (TAR Puglia n. 724 del 24.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo impugnatorio di legittimità il cumulo delle domande in un unico ricorso è ammissibile solo in presenza di una connessione oggettiva tra gli atti gravati, non essendo sufficiente la connessione soggettiva. La connessione oggettiva ricorre in caso di collegamento procedimentale, di reiterazione provvedimentale o di connessione funzionale, cioè quando i provvedimenti incidono in via negativa sul medesimo bene della vita. Due distinti dinieghi di sanatoria, scaturiti da istanze formulate da soggetti diversi e aventi ad oggetto opere abusive differenti, non sono cumulabili. Dalla inammissibilità dell’impugnazione degli atti di diniego deriva l’inammissibilità del gravame avverso le ordinanze di demolizione censurate solo per illegittimità derivata.
Il Fatto
I ricorrenti, nella qualità di eredi di un soggetto che aveva presentato istanza di sanatoria per uno degli immobili e di comproprietari dell’altro, impugnavano davanti al TAR Puglia i dinieghi di sanatoria e le conseguenti ordinanze di demolizione adottate dal Comune di Manduria. Gli immobili, due fabbricati residenziali distinti, erano stati oggetto di separate istanze di permesso di costruire in sanatoria.
I ricorrenti deducevano di aver appreso solo con la notifica delle ordinanze di demolizione dell’esistenza degli atti di diniego presupposti, mai trasmessi. Il Comune si costituiva eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respingeva l’istanza di rinvio formulata dalla difesa attorea per proporre motivi aggiunti. Il ricorso, ultraquinquennale, rientrava nel programma straordinario di smaltimento dell’arretrato e non ricorrevano i casi eccezionali richiesti dall’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm., restando integra la possibilità di tutela mediante ricorso autonomo.
Nel merito preliminare il TAR riteneva fondata l’eccezione di divieto di cumulo delle domande. Richiamando l’orientamento espresso da Cons. Stato, Sez. V, n. 6537/2011 e da TAR Lazio, Sez. III bis, n. 3582/2022, il Collegio ribadiva che nel processo amministrativo assume rilievo la sola connessione oggettiva, non quella meramente soggettiva.
La connessione oggettiva era circoscritta a tre ipotesi: collegamento procedimentale tra atti del medesimo procedimento o di procedimenti collegati; reiterazione provvedimentale; connessione funzionale, valorizzata da Cons. Stato, Sez. IV, n. 482/2017 e n. 5596/2017, e ulteriormente precisata da Cons. Stato, Sez. VI, n. 2270/2021, che ammette il cumulo quando le domande tutelano una medesima situazione giuridica soggettiva finale.
Nel caso concreto mancava qualsiasi connessione oggettiva. I due dinieghi derivavano da istanze proposte da soggetti diversi, avevano ad oggetto opere abusive differenti e riguardavano fabbricati distinti. Da ciò l’inammissibilità del ricorso avverso i dinieghi e, di riflesso, dell’impugnazione delle ordinanze di demolizione, censurate esclusivamente per illegittimità derivata.
Il Collegio rilevava inoltre la tardività del ricorso ex artt. 29 e 41 cod. proc. amm.. I dinieghi erano stati notificati il 09.11.2018 presso il domicilio eletto, mentre il ricorso era stato notificato il 16.07.2019, ben oltre il termine di sessanta giorni. Quanto agli eredi, la notifica ex art. 330, comma 2, cod. proc. civ. andava eseguita nell’ultimo domicilio del de cuius, come affermato da Cassazione civile, Sez. I, n. 5511/2016.
Nel merito il ricorso era comunque infondato: le garanzie partecipative erano state rispettate, le misure repressive erano legittimamente irrogate anche verso il comproprietario non autore dell’abuso, avendo l’atto funzione ripristinatoria e non afflittiva. Il ricorso era dichiarato inammissibile e infondato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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