Annullamento d’ufficio oltre termine, comunicazione avvio non sospende (TAR Liguria n. 934 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca di un contributo per carenza originaria di un requisito, fondata su una dichiarazione sostitutiva non veritiera resa dal beneficiario, integra gli estremi dell’annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990, il cui termine di decadenza decorre dalla scoperta della falsità, ma solo se l’amministrazione non avrebbe potuto accorgersene nella fase istruttoria con l’ordinaria diligenza. La comunicazione di avvio del procedimento non ha valenza interruttiva del termine perentorio, che deve ritenersi rispettato solo con l’effettiva adozione del provvedimento di autotutela. Il momento rilevante per la verifica del requisito di ammissibilità è quello della concessione dell’aiuto, essendo irrilevanti le sopravvenienze.

Il Fatto

Una società in amministrazione straordinaria impugnava il decreto con cui la Regione aveva revocato un contributo per un progetto di ricerca, assumendo la carenza originaria del requisito di non essere “impresa in difficoltà”. L’amministrazione, acquisito il bilancio 2014 in data 10 aprile 2021, contestava la falsità dell’autocertificazione resa nel 2015 e adottava il provvedimento di revoca il 13 febbraio 2023.

La società deduceva la violazione del termine per l’esercizio del potere di autotutela, ormai decorso, e l’illegittimità dell’estensione della verifica del requisito anche a momenti successivi alla concessione dell’aiuto.

La Motivazione della Corte

Il TAR qualifica il provvedimento impugnato come annullamento d’ufficio di un vantaggio economico, atteso il richiamo all’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, e ne verifica la legittimità alla luce dei termini di cui all’art. 21-nonies l. n. 241/1990. Pur ammettendo che, in caso di falsa rappresentazione, il termine possa decorrere dalla scoperta della falsità, il Collegio precisa che tale regola opera solo quando l’amministrazione non avrebbe potuto conoscere i fatti con l’ordinaria diligenza; nel caso di specie, la circostanza era emersa dall’analisi del bilancio 2014, acquisito già il 10 aprile 2021 nell’ambito di una specifica attività di controllo.

La Corte esclude che la comunicazione di avvio del procedimento del 14 ottobre 2022 abbia interrotto il termine perentorio, il cui rispetto va valutato con riferimento all’adozione effettiva del provvedimento. Richiamando la giurisprudenza costituzionale, sottolinea la ratio di certezza e tutela dell’affidamento sottesa alla disciplina, sicché il termine di diciotto mesi doveva ritenersi spirato alla data del 13 febbraio 2023.

Il Collegio accoglie anche il secondo motivo, rilevando che il requisito doveva essere verificato solo al momento della concessione dell’aiuto e non anche nei periodi successivi, essendo irrilevanti le sopravvenienze, ivi inclusa l’apertura della procedura concorsuale. Accolto il ricorso, viene rigettata la domanda risarcitoria per genericità della allegazione del danno.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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