Ricorso permesso costruire infondato senza pregiudizio concreto (TAR Liguria n. 868 del 02.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La vicinitas, quale criterio di individuazione della legittimazione ad agire, non vale da sola e in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso. Tale interesse va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato, suscettibile di essere scongiurato o riparato mediante l’effetto ripristinatorio di cui all’art. 38 d.P.R. n. 380/2001. In assenza di una concreta lesione, il ricorso è inammissibile per difetto originario di interesse.

Il Fatto

Un residente impugnava il permesso di costruire rilasciato dal Comune per la realizzazione di una tettoia e la sistemazione di un’area a uso deposito, su un terreno fronteggiante la sua abitazione. L’area, vincolata e classificata a rischio idraulico, era stata oggetto di contestazioni per l’utilizzo improprio e per la denunciata alterazione dello stato dei luoghi. Il ricorrente deduceva sette motivi di ricorso, lamentando la violazione della normativa paesaggistica e urbanistica e la mancata comunicazione di avvio del procedimento.

Le parti resistenti eccepivano preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per carenza assoluta di interesse, nonché la sua irricevibilità per tardività. Successivamente, evidenziavano che l’interesse al ricorso fosse venuto meno a seguito della vendita della proprietà da parte del ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto originario di interesse ad agire, richiamando il principio affermato dalla sentenza Consiglio di Stato, Ad. plen., 9 dicembre 2021 n. 22, che ha distinto la legittimazione dall’interesse al ricorso. La vicinitas, pur pacificamente sussistente nel caso di specie, non è sufficiente a integrare l’interesse, che richiede la dimostrazione di uno specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *