Verifica reddito presunto e capacità reddituale del datore (TAR Liguria n. 725 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato per i flussi di ingresso, la capacità reddituale del datore di lavoro deve essere verificata con riferimento all’ultimo esercizio, nella prospettiva di disporre di dati attuali, ma devono essere parimenti considerati gli esercizi maturati nelle more dell’evasione della domanda, in applicazione del principio del tempus regit actum (cfr. Cons. St., Sez. III, 28 gennaio 2025, nn. 651 e 656). L’indicazione di un reddito come “presunto” nell’asseverazione del commercialista non implica che i ricavi non fossero determinabili, né la mancata riscontro su Punto Fisco può essere addebitata al richiedente ove la documentazione prodotta (modelli Unici e attestazioni di inoltro) non sia contestata. Infine, la mancata comunicazione del preavviso di rigetto al lavoratore straniero costituisce lesione delle prerogative partecipative di cui all’art. 7 legge n. 241/1990, trattandosi di soggetto cui sono destinati gli effetti diretti del provvedimento finale (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 24 settembre 2024, n. 5575).

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario, impugnava il diniego opposto dalla Prefettura all’istanza di assunzione presentata dal padre, quale datore di lavoro, nell’ambito della programmazione dei flussi di ingresso per lavoratori non stagionali. L’Amministrazione aveva rigettato l’istanza ritenendo non comprovata la capacità reddituale del datore, avendo il commercialista indicato nell’asseverazione un reddito di esercizio solo “presunto” per l’anno 2023, in quanto la dichiarazione dei redditi non era stata ancora trasmessa all’Agenzia delle Entrate.

Nelle more del giudizio, instaurato avverso il primo diniego, la Prefettura emanava un nuovo provvedimento di rigetto, motivato con l’assenza di reddito risultante dal portale Punto Fisco per gli anni 2023 e 2024. Avverso tale atto il ricorrente proponeva motivi aggiunti, deducendo anche la carenza di motivazione e l’omessa notifica del preavviso di rigetto.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso introduttivo. Il Collegio ha osservato che l’espressione “reddito presunto” utilizzata dal professionista nella asseverazione non implicava l’inesistenza delle fatture emesse nell’anno precedente, ma soltanto la mancata trasmissione della dichiarazione alla data della certificazione, con conseguente determinabilità del fatturato. A fronte della documentazione prodotta dal difensore — modelli Unici 2024 e 2025 con attestazioni di inoltro all’Agenzia delle Entrate, la cui autenticità non era stata contestata — il mancato riscontro del reddito su Punto Fisco, quantomeno per il 2024, non poteva essere addebitato al ricorrente.

Quanto al 2023, il Collegio ha precisato che la valutazione della capacità reddituale non poteva limitarsi alla data di presentazione dell’istanza, ma doveva estendersi alle sopravvenienze maturate fino all’adozione dell’atto conclusivo del procedimento. In applicazione del principio del tempus regit actum, la norma che richiama l’ultimo esercizio mira a disporre di dati attuali, ma ancor più attuali sono quelli relativi agli esercizi maturati nelle more dell’evasione della domanda, come già affermato dal TAR Liguria, Sez. I, 16 giugno 2025, n. 707 e dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. III, 28 gennaio 2025, nn. 651 e 656).

Con riferimento ai motivi aggiunti, il TAR ha accolto anche la censura relativa all’omessa comunicazione del preavviso di rigetto al lavoratore straniero. Pur essendo il preavviso formalmente rivolto al solo soggetto istante (il datore di lavoro), la sua mancata trasmissione al lavoratore costituisce lesione sostanziale delle prerogative partecipative, essendo quest’ultimo destinatario diretto degli effetti del provvedimento finale ai sensi dell’art. 7 legge n. 241/1990, in linea con quanto affermato dal Consiglio di Stato, Sez. III, 24 settembre 2024, n. 5575.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati e integrale compensazione delle spese di lite, giustificata dalla peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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