CILA inidonea per opere nel pilotis e poteri repressivi senza termini (TAR Sardegna n. 443 del 16.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La comunicazione di inizio lavori asseverata è idonea a legittimare esclusivamente gli interventi di edilizia libera. Ove sia utilizzata per eseguire opere che richiedono il permesso di costruire o la SCIA, essa resta sine titulo e l’amministrazione conserva integro il potere di vigilanza e repressione dell’abuso, esercitabile in ogni tempo e senza limiti temporali. Tale intervento non costituisce annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, con la conseguenza che non operano il termine di dodici mesi né l’onere di motivazione rafforzata in punto di interesse pubblico. L’interesse pubblico al ripristino della legalità violata è in re ipsa e non è meritevole di tutela l’affidamento fondato su un’attività illecita.

Il Fatto

Il ricorrente presentava al SUAPE del Comune di Cagliari una pratica per la manutenzione straordinaria di una porzione di piano pilotis, consistente nel rifacimento della pavimentazione esterna e nella realizzazione di murature alte 150 cm per la suddivisione degli spazi aperti. A riscontro della richiesta di regolarizzazione, l’amministrazione rilasciava in data 04.05.2023 la ricevuta attestante il conseguimento del titolo abilitativo; il ricorrente iniziava i lavori e ne comunicava il completamento il 16.01.2024.

Con atto del 20.05.2024 il Comune disponeva l’annullamento in autotutela della DUA, con interdizione e divieto dell’attività edilizia e obbligo di ripristino. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Sardegna con cinque motivi, deducendo il superamento del termine annuale, l’assenza di interesse pubblico, il disallineamento tra avvio del procedimento e provvedimento finale, il deficit motivazionale e l’errata assimilazione del pilotis al cortile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo osservando che la comunicazione dei motivi ostativi è stata emessa il 29.04.2024 e che le controdeduzioni sono state rese l’08.05.2024: la sospensione dei termini rende dunque tempestivo il provvedimento. Ma la ragione decisiva è un’altra. L’intervento, in disparte il nomen iuris adottato dall’amministrazione, va riqualificato come misura inibitorio-repressiva e ripristinatoria rispetto a opere non annoverabili tra quelle di edilizia libera.

Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il TAR ribadisce che la CILA è del tutto inidonea a legittimare un’opera che è, e resta, sine titulo: la sua natura abusiva può essere rilevata in ogni momento e senza limiti di tempo. L’attività soggetta a CILA non è sottoposta a controllo sistematico, ma la pubblica amministrazione mantiene integro il potere di vigilanza dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001. L’esercizio del potere consiste nel semplice rilievo dell’inefficacia della comunicazione, estraneo all’ambito applicativo dell’art. 21-nonies.

Da ciò discende l’infondatezza del secondo motivo: il provvedimento di demolizione, in quanto atto vincolato, non richiede motivazione sulle ragioni di pubblico interesse ulteriori rispetto al ripristino della legalità, interesse che è in re ipsa. Quanto al dedotto disallineamento tra preavviso e atto finale, il Collegio lo ritiene frutto di una prospettazione oltremodo formalistica: già nella comunicazione si richiedeva la conformità agli atti abilitativi del 1976 e del 1979, e le criticità emerse costituiscono sviluppo di profili in nuce. Il ricorrente, peraltro, non ha allegato alcun elemento conoscitivo nuovo che avrebbe potuto incidere sulla determinazione finale.

Infine, il TAR conferma l’assimilazione del piano pilotis all’area cortilizia. Il pilotis è lo spazio a giorno del piano terra su cui insistono i pilastri, destinato all’uso collettivo e rientrante tra le parti comuni ex art. 1117 cod. civ.. È dunque ragionevole l’applicazione dell’art. 61 del regolamento edilizio, che preclude muri di recinzione non a giorno. I muretti realizzati traducono lo spazio in vani almeno parzialmente chiusi, con significativa incidenza urbanistica, e richiedevano il permesso di costruire. Il ricorso è respinto, con integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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