Ottemperanza e nomina del commissario ad acta per la Carta docente (TAR Sicilia n. 2090 del 04.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo accerta il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 e la prova del passaggio in giudicato del titolo. La prova del giudicato è necessaria ogni volta che non si tratti di ottemperanza a sentenze del giudice amministrativo. Accertato l’inadempimento, il TAR ordina all’Amministrazione gli adempimenti necessari a dare effettività al beneficio riconosciuto e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di inottemperanza. La condanna alle spese segue la soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario ai sensi degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c.

Il Fatto

Con sentenza n. 4483/24 del 07/10/2024 il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, ha accertato il diritto del ricorrente, docente, a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015 per l’anno scolastico 2022/2023. Il giudice del lavoro ha condannato l’amministrazione scolastica a tutti gli adempimenti conseguenti, alle medesime condizioni riconosciute ai docenti di ruolo.

La sentenza è stata notificata il 15.10.2024, ma il Ministero non ha adempiuto. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, notificato il 24 aprile 2025, ritenendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni. L’Amministrazione si è costituita con memoria di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica preliminarmente il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, avvenuta il 15.10.2024. Poiché la notifica del ricorso è intervenuta il 24 aprile 2025, ossia dopo più di sei mesi, la condizione di procedibilità è soddisfatta.

Il TAR affronta poi la prova del passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro. Tale prova è necessaria ogni qual volta non venga in questione l’ottemperanza a sentenze del giudice amministrativo. Il Collegio richiama sul punto Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28 dicembre 2011, n. 6905. La prova è stata fornita con l’attestazione di segreteria del 28 novembre 2024, allegata al ricorso.

Nel merito, la pretesa del ricorrente trova fondamento nella sentenza azionata. Il Tribunale ordina all’Amministrazione di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti per consentire al docente di fruire del beneficio entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre tale termine, il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario apicale del medesimo ufficio. Il commissario deve assicurare l’ottemperanza entro ulteriori 60 giorni dal vano scadere del termine precedente.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in 500,00 euro, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, come consentito dal combinato disposto degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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