Osservazioni al PUC condivise nel merito e disattese: annullamento per motivazione apparente (TAR Liguria n. 692 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le osservazioni presentate dai cittadini nel procedimento di pianificazione urbanistica costituiscono apporti collaborativi e il loro rigetto non richiede di regola motivazione analitica. È tuttavia illegittimo, per eccesso di potere sotto il profilo della motivazione apparente e contraddittoria, disattendere osservazioni che gli uffici abbiano espressamente condiviso nel merito, adducendo quale unica ragione la necessità di evitare la ripubblicazione del piano e il conseguente differimento della sua entrata in vigore. Il vizio ricorre altresì quando la scelta di zonizzazione, qualificando agricola un’area a vocazione produttiva, contrasti con l’esito dell’istruttoria svolta dagli uffici comunali. Le scelte di pianificazione restano sindacabili per manifesta irragionevolezza, illogicità o difetto di istruttoria.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un compendio immobiliare nel Comune di Rapallo destinato ad attività produttivo-artigianali, aveva presentato osservazioni al nuovo piano urbanistico comunale adottato dal commissario ad acta, rilevando che la nuova zonizzazione collocava il proprio immobile in area agricola anziché in ambito di riqualificazione dei sistemi produttivi. Gli uffici comunali avevano qualificato le osservazioni come accoglibili, ma il commissario ad acta, con deliberazione del 21 maggio 2019, le aveva rinviate a una successiva fase di aggiornamento o variante del piano, ritenendo che l’accoglimento avrebbe comportato una modifica sostanziale e la necessità di una nuova pubblicazione.

Il PUC veniva quindi definitivamente approvato con deliberazione della giunta regionale. Avverso tale atto e gli atti del procedimento il ricorrente proponeva ricorso, deducendo, tra l’altro, la violazione delle garanzie partecipative e l’illegittimità della zonizzazione agricola di un’area caratterizzata dalla presenza di attività produttive.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha accolto il ricorso, annullando gli atti impugnati, in applicazione dei principi già affermati dal Consiglio di Stato, sez. IV, 24 marzo 2025 n. 2413 in una vicenda sovrapponibile concernente il medesimo PUC.

Quanto alle osservazioni partecipative, la sentenza rammenta che esse non costituiscono rimedi giuridici ma semplici apporti collaborativi, sicché il rigetto non richiede motivazione analitica. Tale regola subisce tuttavia un’eccezione quando l’amministrazione abbia condiviso nel merito le osservazioni: in tal caso, la decisione di disattenderle adducendo la sola esigenza di non ripubblicare il piano è affetta da motivazione apparente e contraddittoria, tanto più ove il commissario ad acta, nominato da tempo, non possa giustificare la mancata valutazione con ragioni di celerità procedimentale.

Il collegio ha ritenuto irrilevante il precedente del Consiglio di Stato, sez. IV, 19 maggio 2022 n. 3970, riferito a un’ipotesi in cui le osservazioni non avevano alcuna prospettiva di accoglimento, mentre nella specie le determinazioni commissariali si pongono in contrasto con l’istruttoria degli uffici.

Per le medesime ragioni è stata accolta la censura concernente la zonizzazione dell’area come agricola, ravvisandosi il vizio di difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà: la scelta pianificatoria risulta incongruente rispetto allo stato dei luoghi che gli stessi uffici avevano riconosciuto come a vocazione produttiva.

Sono state invece respinte le altre censure: quella sulla disciplina procedimentale applicabile, quella sulla mole dei rilievi regionali, quella sulla violazione del limite deliberativo del commissario, quella sulla mancata trasposizione del PTCP e quella sulla finalità dissuasiva dell’edificazione della zonizzazione agricola, per la quale il collegio rammenta che la destinazione a verde agricolo può legittimamente rispondere all’esigenza di contenere l’espansione urbana.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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