Risarcimento al socio unico inammissibile per atti lesivi della società (TAR Emilia-Romagna n. 782 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno derivante da un provvedimento amministrativo illegittimo che incide direttamente sul patrimonio di una società di capitali spetta esclusivamente alla società, non anche al socio, ancorché unico. Il socio subisce un pregiudizio soltanto indiretto e riflesso, attenendo la partecipazione sociale a un bene giuridicamente autonomo rispetto al patrimonio sociale. La declaratoria di inammissibilità per carenza di legittimazione attiva prescinde dalla fondatezza della pretesa e può essere rilevata d’ufficio. Il danno derivante dalla risoluzione di un contratto di fornitura stipulato dal socio con la società partecipata, conseguente alla scelta liquidatoria di quest’ultima, esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di vicenda civilistica.
Il Fatto
La società, socio unico di una società in liquidazione titolare dell’autorizzazione ex art. 88 TULPS per l’esercizio di una sala giochi, aveva visto annullare, con la sentenza del TAR n. 749/2023, gli atti comunali che avevano imposto la chiusura dell’attività per il mancato rispetto delle distanze da luoghi sensibili, per l’illegittimo effetto espulsivo dal mercato.
Sulla base di tale accertamento, la società ricorrente chiedeva al Comune il risarcimento dei danni patrimoniali patiti sia come fornitrice di apparecchi da gioco, sia come socio unico per la perdita del valore dell’investimento, sostenendo la sussistenza in re ipsa dell’elemento soggettivo dell’illecito. Il Comune eccepiva la carenza di legittimazione attiva, la tardività del ricorso e l’infondatezza della domanda, rilevando l’evitabilità del danno mediante la delocalizzazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso inammissibile per carenza di legittimazione attiva. Ha richiamato il principio, ribadito dalla giurisprudenza civile, secondo cui nelle società di capitali la partecipazione sociale è un bene giuridicamente distinto dal patrimonio sociale: le vicende che ledono quest’ultimo possono riverberarsi sul socio solo in via indiretta e riflessa, senza attribuirgli una diretta titolarità della posizione lesa.
La Corte ha evidenziato che ammettere l’azione del socio unico comporterebbe il rischio di una doppia ripetizione del medesimo danno: una prima volta a favore della società direttamente incisa e una seconda a favore del socio per effetto della perdita di valore della partecipazione. L’unica legittimata a far valere la pretesa risarcitoria era pertanto la società partecipata, che aveva peraltro già proposto un autonomo ricorso.
Il tribunale ha infine dubitato della giurisdizione in relazione al danno lamentato per la risoluzione dei contratti di fornitura, ritenendolo derivante direttamente dalla scelta del socio unico di liquidare la partecipata anziché delocalizzare, e come tale riconducibile a vicende civilistiche di competenza del giudice ordinario. La soccombenza virtuale ha comportato la condanna alle spese, liquidate in 2.000,00 euro.
Nota della Redazione
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