Silenzio della Questura su permesso UE lungo periodo e danno da ritardo (TAR Puglia n. 225 del 12.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio-inadempimento è esperibile in presenza di un obbligo di provvedere su un’istanza dell’interessato, sia per espressa previsione di legge sia in forza dei principi generali. Sussiste l’obbligo della Questura di adottare un provvedimento espresso sull’istanza di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo entro il termine di novanta giorni previsto dall’art. 9, comma 2, d.lgs. n. 286/1998. La comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis legge n. 241/1990 non esaurisce l’obbligo di provvedere, quando non segua il provvedimento conclusivo. La domanda di risarcimento del danno da ritardo postula la prova dell’ingiustizia del danno, del nesso causale e della spettanza del bene della vita, non essendo sufficiente la mera illegittimità dell’azione amministrativa.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina extracomunitaria, era titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato scaduto il 21.11.2022. Il 18.1.2023 presentava alla Questura di Taranto istanza di conversione in permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Convocata per il 30.5.2023 per il ritiro del titolo, veniva informata che la convocazione era frutto di un errore e che il permesso non sarebbe stato rilasciato. Seguivano plurimi solleciti, rimasti senza risposta scritta.
La ricorrente proponeva quindi ricorso ex art. 117 c.p.a. per la declaratoria del silenzio-inadempimento, con condanna delle Amministrazioni a provvedere e richiesta di risarcimento del danno. Costituitisi il Ministero dell’Interno e la Questura, in corso di giudizio veniva notificato un preavviso di rigetto datato 13.7.2023, cui non seguiva alcun provvedimento finale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce i presupposti dell’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a., richiamando l’orientamento per cui il rimedio contro il silenzio tutela l’obbligo di provvedere su un’istanza dell’interessato. Nella specie tale obbligo trova fondamento espresso nell’art. 9, comma 2, d.lgs. n. 286/1998, che fissa in novanta giorni il termine per il rilascio del permesso UE di lungo periodo dalla richiesta.
La Corte rileva che, a oltre un anno dall’istanza, la Questura si era limitata a notificare la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis legge n. 241/1990, peraltro dopo l’instaurazione del giudizio. A tale comunicazione non aveva fatto seguito il provvedimento definitivo di accoglimento o diniego. Il diverso permesso per lavoro subordinato risultava rilasciato solo il 19.12.2023. Il silenzio-inadempimento è pertanto accertato e la condanna a provvedere in trenta giorni è fondata.
Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio richiama il principio per cui il danno da ritardo non si presume iuris tantum in relazione al silenzio, ma va provato in tutti i suoi elementi costitutivi ex art. 2043 c.c. e art. 2-bis legge n. 241/1990. La ricorrente si era limitata ad allegare la prenotazione di un biglietto aereo, senza dimostrare l’an e il quantum del pregiudizio né la spettanza del bene della vita. La pretesa risarcitoria è quindi respinta.
Il ricorso è accolto parzialmente, con ordine alla Questura di pronunciarsi espressamente e motivatamente entro trenta giorni. Le spese processuali sono compensate. È confermata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione del compenso difensivo a carico dell’Erario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.