Esclusa partecipazione per contributo di costruzione da atti generali comunali (TAR Emilia-Romagna n. 25 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli atti amministrativi generali, quali le delibere comunali di recepimento della disciplina regionale sul contributo di costruzione, non sono assoggettati alla disciplina sulla partecipazione procedimentale di cui alla legge n. 241/1990, ai sensi dell’art. 13 della medesima legge, con la conseguenza che non sussiste alcun obbligo di coinvolgere le associazioni di categoria nel loro procedimento di approvazione. La modulazione degli oneri di urbanizzazione, quando esercitata entro i limiti e secondo le finalità stabiliti dalla normativa regionale, non richiede una motivazione specifica e autonoma, purché la scelta risulti coerente con gli obiettivi di pianificazione urbanistica generale dell’Ente, dai cui atti può desumersi l’istruttoria. La mancata previsione di riduzioni facoltative dei valori unitari degli oneri non necessita di motivazione, trattandosi di una facoltà e non di un obbligo dell’Amministrazione. Inoltre, l’approvazione di un nuovo strumento urbanistico, preceduta da una nuova istruttoria e da una nuova ponderazione degli interessi, costituisce atto confermativo proprio e non meramente confermativo, con la conseguenza che l’impugnazione dell’atto previgente diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Fatto
Le associazioni di categoria dei proprietari edilizi e una proprietaria residente hanno impugnato due deliberazioni del Consiglio comunale di Bologna: la prima, recante il recepimento della disciplina regionale sul contributo di costruzione (con aumento del 15% dei valori unitari per alcune funzioni e mancata previsione di riduzioni facoltative); la seconda, recante l’aggiornamento delle schede tecniche del Regolamento Urbanistico Edilizio, che imponevano, per i cambi d’uso verso la destinazione residenziale, il rispetto dei parametri di illuminamento e ventilazione previsti per le nuove costruzioni.
Le ricorrenti lamentavano la mancata partecipazione procedimentale, la carenza di istruttoria e di motivazione, la violazione dei principi di proporzionalità e semplificazione, nonché un’assunta natura espropriativa delle misure. Il Comune eccepiva l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e interesse e l’improcedibilità parziale per sopravvenuta sostituzione degli atti impugnati con i nuovi strumenti urbanistici.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente distinto la fattispecie da un precedente della Sezione, rilevando che la posizione delle associazioni di categoria presenta profili controversi in punto di legittimazione, ma ha ritenuto di prescindere da tale approfondimento in ragione dell’infondatezza e della parziale improcedibilità del ricorso, in un’ottica di economia processuale.
Quanto alla prima deliberazione, il TAR ha escluso la violazione delle regole sulla partecipazione, in quanto l’atto impugnato è un atto amministrativo generale, espressamente sottratto al relativo regime dall’art. 13 della legge n. 241/1990. Ha inoltre ritenuto legittimo l’aumento dei valori unitari, osservando che la modulazione degli oneri costituisce strumento di pianificazione e che la relativa scelta va letta in coordinamento con gli atti di piano, dai quali emerge la coerenza della misura con gli obiettivi perseguiti, limitata peraltro a funzioni diverse da quella residenziale. Ha infine chiarito che la mancata previsione di riduzioni facoltative non richiede motivazione, in quanto l’esercizio della facoltà riduttiva avrebbe dovuto essere motivato, non certo la sua mancata attivazione.
Sulla seconda deliberazione, il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il Comune aveva approvato nuovi strumenti urbanistici contenenti norme identiche a quelle contestate. Ha escluso che si trattasse di atti meramente confermativi, non impugnabili, evidenziando che il discrimine risiede nella circostanza che l’atto successivo sia stato adottato a seguito di una nuova istruttoria e di una nuova ponderazione degli interessi. Nel caso di specie, l’approvazione del nuovo PUG e del nuovo RE era stata preceduta da un siffatto riesame, con la conseguenza che l’eventuale annullamento della delibera del 2019 non avrebbe travolto le nuove previsioni e le ricorrenti non avrebbero ottenuto alcuna utilità.
Il ricorso è stato pertanto respinto per la parte relativa alla deliberazione sul contributo di costruzione e dichiarato improcedibile per la parte concernente le schede tecniche, con condanna delle ricorrenti alla rifusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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