Sospensione legale del nulla osta e validità semestrale (TAR Campania n. 4514 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione ex lege dell’efficacia del nulla osta al lavoro subordinato, disposta dall’art. 3, comma 2, del d.l. n. 145/2024 per i lavoratori provenienti da Paesi a elevato rischio di frode documentale, comporta quale effetto connaturato la sospensione del decorso di tutti i termini ad esso collegati, incluso il termine di validità semestrale del titolo previsto dall’art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998. Ne consegue l’illegittimità del provvedimento di decadenza adottato per intervenuta decorrenza del termine, laddove l’amministrazione non abbia completato le verifiche finalizzate a rimuovere la causa di sospensione e il mancato ingresso del lavoratore non sia dipeso da sua inerzia, ma da un impedimento legale.
Il Fatto
Il ricorrente, datore di lavoro, presentava istanza per il rilascio del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato in favore di un cittadino del Bangladesh, ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998. Il nulla osta veniva rilasciato e trasmesso alla Rappresentanza Diplomatico-Consolare italiana a Dhaka per il seguito di competenza, dove il lavoratore presentava tempestiva istanza per il rilascio del visto. Nelle more, entrava in vigore il d.l. n. 145/2024, il cui art. 3 disponeva la sospensione ex lege dell’efficacia dei nulla osta già rilasciati a favore di lavoratori provenienti dal Bangladesh, in attesa delle verifiche dello Sportello Unico. Ciononostante, la Prefettura di Caserta adottava il provvedimento impugnato, dichiarando la decadenza del nulla osta per decorso del termine di validità di sei mesi ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 394/1999.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto fondate le censure del ricorrente, osservando che la disciplina speciale introdotta dall’art. 3 del d.l. n. 145/2024 ha configurato un meccanismo di controllo rafforzato per le istanze relative a lavoratori provenienti da Stati a elevato rischio di frode documentale. Il comma 2 della citata disposizione sospende l’efficacia dei nulla osta già rilasciati fino alla conferma espressa dello Sportello Unico del positivo espletamento delle verifiche, con contestuale sospensione dei procedimenti per il rilascio del visto presso le sedi consolari.
Nel caso di specie, alla data di entrata in vigore del decreto, non era stato ancora rilasciato il visto d’ingresso e non risultava comunicata la conferma espressa del positivo espletamento delle verifiche, con la conseguenza che operava la causa di sospensione. La Corte ha evidenziato che la sospensione legale dell’efficacia di un atto amministrativo comporta, quale effetto connaturato, la sospensione del decorso di tutti i termini ad esso collegati, incluso il termine di validità semestrale del nulla osta di cui all’art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998.
L’amministrazione, dichiarando la decadenza automatica senza considerare la norma primaria sopravvenuta, ha applicato la disciplina sulla decadenza la cui operatività era stata neutralizzata dalla legge stessa. Il mancato completamento della procedura di ingresso non è dipeso da inerzia del ricorrente o del lavoratore, ma dall’inerzia dell’Ambasciata, dall’impedimento legale e dalla mancata conclusione delle verifiche da parte della Prefettura, unico adempimento idoneo a rimuovere la causa di sospensione.
La Corte ha ritenuto giuridicamente illogico e contrario ai principi di ragionevolezza e buon andamento dell’azione amministrativa ritenere che un termine di decadenza, finalizzato a sanzionare l’inerzia nell’utilizzo di un titolo autorizzatorio, possa continuare a decorrere durante il periodo in cui l’efficacia di quel titolo è legalmente congelata. Ha richiamato in tal senso TAR Marche n. 15 del 2026 e TAR Campania, Napoli, n. 3459 del 2026 e n. 3606 del 2026. Il ricorso è stato accolto con annullamento del provvedimento impugnato e compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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