Cessazione della materia del contendere per satisfazione integrale in ottemperanza (TAR Campania n. 3199 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere quando l’Amministrazione, nelle more, abbia integralmente dato esecuzione al giudicato, realizzando il bene della vita cui il ricorrente aspirava. La condotta successiva della parte pubblica deve risultare pienamente satisfattiva dell’interesse azionato, rendendo così inutile ogni pronuncia di merito sull’ottemperanza. Il principio opera ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. e trova applicazione anche allorché l’adempimento intervenga soltanto a seguito della proposizione del ricorso per ottemperanza.

Il Fatto

Con una precedente sentenza il TAR Campania aveva accolto il ricorso del lavoratore, annullando il provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato in precedenza rilasciato in suo favore. La pronuncia si fondava sui principi di proporzionalità e ragionevolezza, valorizzando la particolare condizione soggettiva del ricorrente, legittimamente entrato in Italia, la sua buona fede e l’inserimento nel tessuto economico e sociale, con il reperimento di una nuova opportunità lavorativa.

Divenuta la sentenza definitiva per mancata proposizione dell’appello, il ricorrente, a fronte della perdurante inerzia dell’Amministrazione e dell’istanza di esecuzione rimasta senza riscontro, ha adito il TAR con ricorso per ottemperanza, chiedendo in via subordinata la nomina di un Commissario ad acta. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, nelle more del giudizio, l’Amministrazione ha dato esecuzione a quanto statuito dalla sentenza presupposta. Dalla documentazione in atti — la memoria difensiva e la relativa nota di convocazione — risulta che l’ufficio ha provveduto a convocare il ricorrente per il rilascio della richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione, conformandosi così al giudicato.

Tale condotta è stata ritenuta pienamente satisfattiva della pretesa sostanziale del ricorrente. Il giudice amministrativo richiama il consolidato orientamento secondo cui la cessazione della materia del contendere si configura quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, nel senso che il ricorrente ottiene, per mezzo di tale intervento, il bene della vita cui aspirava, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio. A sostegno sono richiamati Cons. Stato, Sez. IV, n. 5958 del 2014 e Cons. Stato, Sez. V, n. 2059 del 2014.

Nel caso concreto, l’obiettivo del ricorso per ottemperanza era ottenere l’esecuzione della sentenza presupposta. L’avvenuta convocazione del ricorrente per il rilascio del titolo di soggiorno ha realizzato tale obiettivo, facendo venir meno ogni interesse a una pronuncia di merito sulla domanda di ottemperanza. Per queste ragioni il ricorso viene dichiarato cessato per sopravvenuta carenza di interesse.

Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio, in considerazione della natura della pronuncia e del fatto che l’adempimento dell’Amministrazione è intervenuto solo a seguito della proposizione del ricorso. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa, con oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi dati identificativi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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