Trasferimento fuori sede di farmacia: istruttoria regionale insufficiente sui comprovati eccezionali motivi (TAR Campania n. 3157 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di trasferimento di una farmacia fuori dalla sede assegnata, l’art. 22, comma 4, l.r. Campania n. 13/1985, come ripristinato dall’art. 16, comma 2, l.r. n. 13/2025, subordina l’autorizzazione regionale alla sussistenza di casi di necessità o di urgenza per comprovati eccezionali motivi. Tale presupposto non è integrato dalla mera recezione delle relazioni prodotte dall’istante. L’amministrazione regionale deve svolgere un’istruttoria autonoma, terza e imparziale, volta ad accertare l’effettiva inidoneità dei locali in uso e l’impossibilità o la difficoltà di reperirne altri nel perimetro della sede originaria. Il difetto di tale verifica rende il provvedimento autorizzatorio illegittimo per carenza di istruttoria e falso presupposto. La nota sanitaria intervenuta dopo l’autorizzazione non vale a colmare la lacuna.
Il Fatto
La titolare di una sede farmaceutica del Comune di Napoli presentava istanza per trasferire il proprio esercizio fuori sede, in locali ricadenti nel perimetro della sede assegnata a una farmacia concorrente. A fondamento indicava l’inidoneità del locale originario per asseriti problemi della rete fognaria e l’assenza di immobili disponibili nella zona di titolarità. L’istante corredava l’istanza con una relazione tecnica e con una ricerca immobiliare.
La Regione autorizzava il trasferimento. La titolare della sede farmaceutica destinazione del trasferimento impugnava l’atto davanti al TAR Campania, contestando la carenza dei presupposti, la mancanza di istruttoria e il contrasto con l’interesse pubblico alla razionale distribuzione del servizio. Resisteva la Regione, che eccepiva il difetto di legittimazione attiva e la carenza di interesse a ricorrere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via preliminare le eccezioni processuali. Richiamata la distinzione tra legittimazione a ricorrere, proiezione processuale dell’interesse legittimo, e interesse ad agire, il Tribunale rileva che il titolare di una sede farmaceutica confinante è portatore di una posizione differenziata rispetto alla generalità dei consociati. Egli ha interesse a che la collocazione dei concorrenti rispetti la pianta organica e i limiti legali sulle distanze, per non vedersi compresso il proprio bacino di utenza. Le eccezioni sono pertanto respinte.
Nel merito è accolto il primo motivo. La disposizione regionale richiamata esige, per il trasferimento fuori sede, casi di necessità o di urgenza per comprovati eccezionali motivi e il rispetto della distanza dal perimetro della sede originaria. Il provvedimento impugnato si limita a richiamare la relazione tecnica asseverata dell’istante e la ricerca immobiliare, ritenendole idonee ed esaustive.
Per il Collegio questa motivazione è insufficiente. L’amministrazione non ha verificato in modo autonomo l’effettiva inidoneità dei locali già in uso, né ha svolto sopralluoghi o richiesto un parere tecnico a un soggetto pubblico dotato delle competenze necessarie. Il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui l’atto che recepisce la sola dichiarazione dei controinteressati, senza accertamento istruttorio terzo e imparziale, non soddisfa il requisito della preliminare verifica dell’impossibilità o della difficoltà di reperimento di locali idonei.
Neppure la nota della ASL, intervenuta successivamente all’autorizzazione, sana la lacuna. Il Tribunale osserva che essa è insufficiente sotto il profilo temporale, perché non poteva essere conosciuta dall’amministrazione che ha emanato l’atto, e sotto il profilo contenutistico, poiché prospetta pericoli solo eventuali, condizionati al perdurare o all’aggravarsi dei fenomeni, senza indagare la possibilità di rimedio da parte della stessa istante.
L’accoglimento del primo motivo assorbe le ulteriori censure. Il provvedimento è annullato e la Regione dovrà procedere alla riedizione del potere autorizzatorio, all’esito di un’istruttoria approfondita e imparziale. Le spese di lite sono compensate tra tutte le parti per la delicatezza degli interessi coinvolti.
Nota della Redazione
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