Silenzio della Questura superato dal diniego espresso: cessazione della materia (TAR Campania n. 2787 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, disciplinato dagli artt. 31 e 117 del c.p.a., la cessazione della materia del contendere si verifica quando l’Amministrazione, nel corso del processo, adotti un provvedimento espresso che ponga fine all’inerzia contestata. L’adozione dell’atto, ancorché di contenuto sfavorevole, soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente a ottenere una determinazione espressa sulla propria istanza, esaurendo l’oggetto del giudizio. Viene meno, di conseguenza, l’interesse a una pronuncia che ordini all’Amministrazione di provvedere, essendo l’obbligo di provvedere già adempiuto. La declaratoria non pregiudica la facoltà di impugnare autonomamente il nuovo provvedimento.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 del c.p.a. per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Questura sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, presentata nel 2025. Ha chiesto, altresì, l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la nomina di un commissario ad acta.
Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha documentato la conclusione del procedimento con decreto di diniego del titolo richiesto. La difesa erariale ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso. I difensori del ricorrente hanno depositato istanza di rinuncia al mandato, chiedendo il rinvio dell’udienza per consentire la nomina di un nuovo difensore.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio respinge l’istanza di rinvio. La sopravvenuta adozione di un provvedimento espresso ha determinato il superamento dell’oggetto del contendere, rendendo il giudizio maturo per una pronuncia in rito. Un differimento della trattazione contrasterebbe con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, senza pregiudicare il diritto di difesa, trattandosi di decisione di natura meramente processuale.
Nel merito, il ricorso è dichiarato cessato nella materia del contendere. L’azione avverso il silenzio è finalizzata a ottenere l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e dell’obbligo di provvedere, costringendo l’Amministrazione a concludere il procedimento avviato su istanza di parte.
La giurisprudenza amministrativa è consolidata nel ritenere che la cessazione si verifichi qualora l’Amministrazione adotti, nel corso del giudizio, un provvedimento esplicito che ponga fine all’inerzia contestata, soddisfacendo la pretesa a una determinazione espressa (richiamata TAR Abruzzo – L’Aquila n. 115/2026). Viene meno l’oggetto stesso del giudizio, costituito dal comportamento inerte, e con esso l’interesse a una pronuncia che ordini l’adozione di un provvedimento già intervenuto.
Nel caso concreto, il decreto del Questore ha determinato il venir meno della condizione di inerzia. L’obbligo di provvedere è stato adempiuto e il procedimento si è concluso con un atto espresso. La pretesa azionata in questa sede ha trovato piena soddisfazione, rendendo inutile la prosecuzione del processo.
La declaratoria non incide sulla facoltà del ricorrente di tutelare le proprie ragioni avverso il provvedimento sfavorevole, mediante autonomo gravame ove ne ricorrano i presupposti. In ragione dell’esito in rito, le spese di giudizio sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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