Ottemperanza al giudicato e nomina del commissario ad acta (TAR Campania n. 2790 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato di annullamento che abbia travolto la revoca di una procedura concorsuale, imponendo la riattivazione della stessa nel termine fissato. La perdurante inerzia dell’ente, non costituitosi e non adempiente, giustifica la nomina del commissario ad acta con potestà sostitutiva e ulteriore termine. La nomina del commissario non esclude la persistente responsabilità dell’ente per l’inadempimento e non preclude l’emanazione degli atti comunque necessari all’ottemperanza.

Il Fatto

Il ricorrente ha lavorato per quattordici anni alle dipendenze di un Comune in forza di contratti a tempo determinato, con profilo di Responsabile del Settore Tecnico. Nel 2014 l’ente aveva avviato una procedura di stabilizzazione mediante concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di un posto, ai sensi dell’art. 4, comma 6, d.l. n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013. Il ricorrente era stato ammesso alle prove e la commissione era stata nominata.

Con successiva delibera la Giunta aveva però revocato la delibera istitutiva del concorso e tutti gli atti consequenziali. Il TAR ha annullato tale revoca con sentenza confermata dal Consiglio di Stato. Notificata la sentenza in forma esecutiva, il Comune non ha dato seguito alla procedura. Il ricorrente ha quindi proposto azione per l’ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e, in via subordinata, il risarcimento dei danni. Il Comune non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il TAR muove dalla constatazione dell’inerzia dell’amministrazione dopo l’annullamento della revoca. Non risulta che il Comune abbia dato seguito al concorso cui il ricorrente aveva partecipato, né emergono elementi di segno diverso dagli atti di causa o forniti dall’ente non costituito.

Il Collegio sottolinea che la procedura si trovava già in fase avanzata, essendo stati ammessi i candidati e nominata la commissione di concorso. Questo dato rafforza la pretesa del ricorrente alla riattivazione della procedura concorsuale in esecuzione del giudicato.

Su tali basi il ricorso è accolto e viene ordinato al Comune di eseguire il giudicato entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza, riattivando la procedura. Il termine è fissato a garanzia dell’effettività della tutela giurisdizionale.

Scaduto inutilmente tale termine, previa istanza da notificare, provvederà in via sostitutiva, quale commissario ad acta, il Prefetto di Benevento, con potestà di delega ad idoneo funzionario, entro un ulteriore termine di novanta giorni. Il compenso del commissario, comprensivo delle spese, sarà liquidato a richiesta con separata ordinanza e posto a carico della parte inadempiente.

Il Collegio precisa che la nomina e l’eventuale insediamento del commissario non escludono la persistente responsabilità dell’ente ad ogni effetto di legge e non precludono l’emanazione degli atti necessari all’ottemperanza, richiamando la Ad. Plenaria n. 8/2021. La domanda di risarcimento dei danni, articolata solo in via subordinata per l’ipotesi di impossibilità dell’esecuzione, non viene esaminata, trattandosi di eventualità allo stato non preventivabile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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