Carta elettronica docente: ottemperanza al giudicato e astreinte (TAR Campania n. 2107 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto del docente di ruolo alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, accertato con sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, è tutelato davanti al giudice amministrativo mediante l’azione di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. L’amministrazione scolastica è tenuta a dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato entro il termine fissato dal giudice. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, l’inerzia legittima la nomina del commissario ad acta. L’astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è liquidata secondo i criteri di non manifesta iniquità, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e limite massimo pari al 10% dell’importo dovuto.

Il Fatto

La ricorrente, docente di ruolo, agisce in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. carta elettronica del docente, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione, per un importo complessivo di € 2.000,00.

La sentenza, non impugnata, è passata in giudicato ed è stata notificata all’amministrazione il 26.6.2025, ai fini dell’esecuzione. La ricorrente deduce l’inerzia dell’amministrazione, ormai decorso il termine di 120 giorni, e chiede la condanna al pagamento, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione delle penalità di mora. Il Ministero si costituisce per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Nel caso di specie il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza del giudice del lavoro, divenuta definitiva.

Il Tribunale verifica la sussistenza dei presupposti processuali: risultano rispettati tanto il termine dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., quanto quello dell’art. 87, comma 2, lett. d), e 3, del medesimo codice. È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997.

Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, il Collegio dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante assegnazione della carta elettronica prevista dall’art. 1 della L. n. 107/2015 e dal Dpcm 28/11/2016. L’amministrazione dovrà depositare la prova dell’avvenuto adempimento.

In accoglimento della domanda, il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta il titolare della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici (DGOSV), con facoltà di delega, il quale, decorso inutilmente il termine, porrà in essere gli atti necessari entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento, precisandosi che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Va accolta anche la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., calcolata nella misura degli interessi legali su quanto risultante dal giudicato. Quanto ai criteri, si assume quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza; quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo, ove si sia insediato il commissario, richiamandosi l’Adunanza Plenaria n. 8/2021; quale limite massimo, il 10% dell’importo dovuto, secondo l’Adunanza Plenaria n. 7/2019. Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 1.200,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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